Conferimento di deleghe ai consiglieri e a privati cittadini

Territorio e autonomie locali
24 Gennaio 2025
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

L'art.50, comma 8, del d.lgs. n.267/2000 disciplina la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, ma non disciplina il conferimento di incarichi operativi a privati cittadini.

Testo 

(Parere n.29474 del 24.9.2024) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha formulato una richiesta di parere in ordine a due decreti adottati dal sindaco di …. Con il decreto n.12 del 19 giugno 2024 il sindaco ha conferito deleghe ai consiglieri comunali precisando che la delega "ha rilevanza esclusivamente interna e quindi non può essere produttiva di effetti giuridici esterni". Al riguardo, si rappresenta che, come noto, nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art.6 del decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Occorre considerare che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto. Il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando "… alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco … e dei singoli assessori" (art.42, comma 3, del T.U.O.E.L.). In proposito, va osservato che il T.A.R. Toscana, con decisione n.1284/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare "… l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato …". Il Consiglio di Stato, con parere n.4883/11 reso in data 17 ottobre 2012, ha invece ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l'atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava "… una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse". Tanto premesso, i decreti di conferimento delle deleghe ai consiglieri comunali devono tenere conto delle coordinate interpretative delineate dalla giurisprudenza sopra citata. Con il decreto n.13 del 5 luglio 2024, il sindaco, ai sensi dell'art.50, comma 8, del d.lgs. n.267/2000, ha attribuito a privati cittadini alcuni incarichi di collaborazione e di supporto all'amministrazione comunale. Ai delegati non è stata riconosciuta alcuna indennità o compenso. Con riferimento a tale decreto, questo Ufficio ritiene condivisibili le perplessità esplicitate dalla Prefettura, considerato che il citato art. 50, comma 8, del d.lgs. n.267/2000, ai sensi del quale è stato adottato il provvedimento in questione, disciplina la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, ma non disciplina il conferimento di incarichi operativi a privati cittadini che non rivestono uno specifico ruolo nell'ente. Tale decreto è stato adottato sulla base dei criteri individuati dal consiglio comunale con deliberazione n.35 del 26 giugno 2024. I criteri ivi specificati non sono in linea con quanto disposto dall'art.50, comma 8, del d.lgs. n.267/2000, in quanto la nomina di privati cittadini non trova alcun riscontro nella normativa vigente. In tale quadro si pone la delega data a privati cittadini per rappresentare il comune di … nelle assemblee di soci relative alle società partecipate dell'ente, atteso che gli stessi non rivestono le prerogative riconosciute ai consiglieri e di conseguenza, non ricoprendo tale carica, non sono tenuti all'obbligo di segretezza di cui all'art.43, comma 2, del d.lgs.n.267/2000. In proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art.90 del d.lgs. n.267/2000, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta e degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti anche da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Ciò posto, si rappresenta che, come noto, il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo all'Amministrazione dell'interno. Pertanto, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati potranno essere fatti valere nelle sedi competenti.