Quorum deliberativo per l'elezione del presidente del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
10 Gennaio 2025
Categoria 
05.04 Presidente del Consiglio Comunale e Provinciale
Sintesi/Massima 

Al fine dell'individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo occorre tenere presente quanto osservato dal Consiglio di Stato-sez.I, con parere n.129/2021, diramato con circolare di questo Dipartimento n.1454 del 4.2.2021.

Testo 

(Parere n.25830 del 16.8.2024) Si fa riferimento alla richiesta di parere del ... con cui una Prefettura ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in ordine al quorum deliberativo per l'elezione del presidente del consiglio del comune di …, ente avente una popolazione di 22.764 abitanti. In particolare, è stato evidenziato che il quorum per l'elezione del presidente, eletto nel corso della prima riunione del consiglio di insediamento dei nuovi eletti, secondo la minoranza non sarebbe stato correttamente calcolato in quanto, essendo necessaria in prima votazione la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati, il presidente è stato eletto con 11 voti a favore e il quorum dei due terzi calcolato su 15 consiglieri presenti più il sindaco. È stato chiesto se per l'elezione del presidente del consiglio i due terzi previsti per il quorum deliberativo debba essere calcolato sul numero dei consiglieri comunali assegnati, quindi 17 (16 più il sindaco) o sul numero dei consiglieri presenti, quindi 16 (15 consiglieri più il sindaco). Come noto, l'art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 dispone che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che deve indicare il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute. L'unico vincolo posto dalla legge statale riguarda il quorum strutturale: la norma dispone, infatti, che la fonte regolamentare deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco. Nessun limite è posto, invece, da tale fonte al quorum funzionale, la cui disciplina è interamente lasciata all'autonomia dell'ente. L'elezione del presidente del consiglio del Comune di … è disciplinata dall'art.31 del regolamento del consiglio comunale. Ai sensi del comma 2 della citata disposizione è previsto che relativamente alla nomina del presidente del consiglio "… viene eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati. Qualora non risultasse eletto alcun candidato, si procederà, nella successiva seduta, ad una seconda votazione. Risulterà eletto il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati. Se anche nella seconda votazione nessun candidato viene eletto, si procederà, nella stessa seduta, ad una terza votazione. In tal caso, risulterà eletto Presidente il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei membri assegnati". Al fine della individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo occorre tenere presente quanto osservato dal Consiglio di Stato, I Sez., con parere n.129 del 1° febbraio 2021, diramato con circolare di questo Dipartimento n.1454 del 4 febbraio 2021. Sulla questione in esame, il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha precisato che "… questo Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sez.V, sentenza 5 settembre 2012, n.4694), ha sostenuto che il sindaco, in quanto consigliere comunale ai sensi dell'art.39 del TUEL, deve essere computato ai fini del calcolo della maggioranza qualificata necessaria per l'elezione del presidente del consiglio comunale (in una fattispecie nella quale lo statuto ed il regolamento comunali stabilivano il quorum per l'elezione del presidente del consiglio comunale nei due terzi dei consiglieri assegnati al comune senza ulteriori precisazioni)". Nel medesimo parere il Consiglio di Stato ha precisato, inoltre, che "in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l'organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l'arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore." A tali criteri ermeneutici si dovrà fare riferimento per la determinazione del quorum.