ASSESSORE LIBERO PROFESSIONISTA-NOTAIO E PROFESSORE UNIVERSITARIO ASSOCIATO- ANDRA' CORRISPOSTA L'INDENNITà DIMEZZATA SE NON POSTO IN ASPETTATIVA. L'AMMINISTRAZIONE DOVRA ' PROVVEDERE AL VERSAMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SOLO NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRATORE RISULTI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA.
Class. 15900/TU/00/82-86 Roma, 29 maggio 2008
OGGETTO: Indennità di carica e oneri previdenziali in favore di amministratori locali. Artt. 82 e 86, D. Lgs. n. 267/2000.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto un parere circa l'indennità di funzione spettante ad un assessore, notaio, nonché professore ordinario associato, di ruolo e in regime di part-time.
In via preliminare, si rappresenta che l'art. 82, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 dispone la corresponsione dell'indennità di funzione in misura dimezzata agli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa.
Tale norma, prevedendo un principio di ordine generale, non può essere disattesa sebbene in concomitanza venga svolta anche un'attività lavorativa autonoma.
Si soggiunge che la sopracitata disposizione si applica anche alla fattispecie in esame (lavoratore dipendente in part-time), ciò in quanto la predetta norma conserva la propria autonomia a prescindere dalla tipologia oraria del rapporto di lavoro, sia lo stesso a tempo pieno oppure parziale, semprechè lo specifico contratto di lavoro preveda l'istituto dell'aspettativa.
Ciò posto, dunque, all'assessore in questione, notaio e professore universitario associato, andrà corrisposta, ai sensi del citato art. 82, comma 1, del TUEL, l'indennità dimezzata qualora l'amministratore non abbia richiesto l'aspettativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'amministrazione dovrà procedere al recupero di quanto non dovuto al lordo delle imposte versate all'Erario in qualità di sostituto.
Riguardo, infine, al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 86 del TUEL, si precisa che, nella fattispecie in esame, l'amministrazione locale dovrà provvedere, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 TUEL, al versamento dei suddetti oneri solo nel caso in cui l'amministratore de quo risulti collocato in aspettativa non retribuita e, pertanto, andrà recuperato ciò che è stato erroneamente versato alla cassa notarile ai sensi dell'art. 86, comma 2, del TUEL.