L'ENTE IN ARGOMENTO E' DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA PROPRIA - E' AUTONOMO CENTRO DI IMPUTAZIONE DI RAPPORTI GIURIDICI, FORNITO DI ORGANIZZAZIONE DIVERSA DALLA PUBBLICISTICA OPERANDO SECONDO LE NORME DEL CODICE CIVILE SECONDO MODALITA' E STRUMENTI SIMILE ALLE ALTRE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI NON AMM.NI PUBBLICHE - GLI ONERI PER I PERMESSI SONO A CARICO DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SONO ESERCITATE LE FUNZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART 79
Class. 15900/TU/00/79 Roma, 20 maggio 2008
OGGETTO: Amministratore comunale dipendente di azienda speciale camerale. Permessi retribuiti. Artt. 79 e 80, D. Lgs. n. 267/2000.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto un parere circa la possibilità di ricomprendere tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, anche le aziende speciali delle camere di commercio.
In via preliminare, si rappresenta che l'Istituto di studi e ricerche in questione ha la natura di azienda speciale, fondata ed esercitata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ............(ente pubblico non economico, compreso perciò nel novero delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, D. Lgs 165/01) in base alla previsione di cui all'articolo 32, comma 1, punto 4, r. d. 2011/34 - successivamente confermata dall'articolo 2, comma 2, della legge 580/93 - che attribuisce, tra l'altro, alle camere di commercio il potere di costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, nonché dal D. M. n. 287/97, abrogato dal successivo D.P.R. n. 254/2005, recanti entrambi il "Regolamento concernente la disciplina della gestione economica e finanziaria delle camere di commercio".
A tal proposito, va, altresì, richiamato, l'art. 65, comma 1, del DPR n. 254/2005, da ultimo citato, ai sensi del quale 'Le aziende speciali operano secondo le norme del codice civile e sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.'.
A queste aziende speciali, inoltre, può anche essere conferita personalità giuridica propria (articolo 33 Rd 2011/34), ma in ogni caso integrano strutture fornite di una organizzazione autonoma che è distinta da quella pubblicistica dell'ente e che opera con modalità e con strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazione imprenditoriali (cfr. Cass, SS. UU. Civili, sent. n. 21503/2004).
A tal proposito, la giurisprudenza ha ritenuto che in questi casi ricorre '.l'ipotesi della cosiddetta "impresa-organo", dell'impresa cioè esercitata da enti pubblici di cui all'articolo 2093, comma 2, c. c, . per essere l'azienda caratterizzata da una organizzazione distinta da quella, tipicamente pubblicistica, dell'ente di riferimento, i cui tratti distintivi si sostanziano nel conferimento di pieni poteri deliberativi all'organo di vertice, in ampia libertà di azione, nella massima semplificazione delle procedure, in una notevole attenuazione dei controlli, in una quasi completa autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, nell'avere proprio personale, senza che rilevi, ai fini della separazione tra le due organizzazioni, il fatto che all'azienda non sia conferita una distinta personalità giuridica (v., per tutte, le sentenze 7752/99 e 12097/03) e neppure l'assenza del fine di lucro (come nel caso delle aziende municipalizzate esercenti servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani), siccome lo svolgimento dell'attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali vale a produrne l'equiparazione agli enti pubblici economici (Cassazione, Su, 96/2001)...' (cfr. Cass SS. UU., cit.).
Anche dall'allegato statuto dell'azienda de qua, inoltre, emerge l'autonomia gestionale, contabile e finanziaria dell'Istituto, l'esistenza di organi propri (consiglio di amministrazione e presidente), di un proprio patrimonio e di proprio personale, assunto con "contratto di diritto privato", con la previsione di controlli, mediante approvazione, degli atti di maggiore rilevanza da parte della Camera di commercio.
Quanto sopra premesso, considerato il quadro normativo delineato nonché, in particolare, le richiamate previsioni statutarie della medesima azienda, si ritiene che l'ente de quo, pur non essendo dotato di personalità giuridica propria, costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, fornito di una organizzazione distinta da quella pubblicistica dell'ente e che opera secondo le norme del codice civile, con modalità e strumenti non dissimili da quelle delle altre organizzazioni imprenditoriali e, dunque, non essendo annoverabile tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, gli oneri per i permessi retribuiti di cui all'art. 80 TUEL, sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79 del medesimo TUEL.