Possibilità o meno, attivazione procedure stabilizzazione suddetto personale, attesa equiparazione (fini maturazione requisito di anzianità richiesto) a esperienza maturata da personale con contratto tempo determinato (sensi art. 58, L.R. 26/2007) - Applicazione L. n. 244/2007 (finanziaria 2008).
Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità di attivare le procedure di stabilizzazione ex art. 1, comma 558 della legge n. 296/2006, a favore di unità lavorative impiegate in un cantiere scuola-lavoro, ai sensi della L.R. 29/1996, per n. 280 giornate annue, per la durata di due anni a partire dal 23.6.2005 e conclusosi il 22.6.2007. Ciò in quanto l'art. 58 della L.R. 26/2007, ha equiparato, ai fini della maturazione del requisito di anzianità richiesto per la stabilizzazione, l'attività prestata nei cantieri scuola-lavoro all'esperienza maturata dal personale con contratto a tempo determinato.
Al riguardo, si fa presente che il citato art. 1, comma 558 della legge n. 296/2006 consente, nei limiti dei posti disponibili in organico, la stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.
La legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), prosegue il processo di 'stabilizzazione' del personale assunto con forme contrattuali flessibili già avviato con la summenzionata legge n. 296/2006.
Difatti, il comma 90 del citato art. 3, nel far salve le procedure di stabilizzazione previste dalla legge n. 296/2006, prevede la possibilità per le amministrazioni regionali e locali di ammettere alle suddette procedure di stabilizzazione anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi stabiliti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Restano fermi, quindi, i requisiti e le prescrizioni previste per le stabilizzazioni dalla legge 296/2006, fatto salvo il requisito dell'anzianità di servizio che per le stabilizzazioni da effettuarsi per gli anni 2008, 2009 e 2010, può maturare, come precisato dalla norma stessa, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
Relativamente alla fattispecie rappresentata, alla luce delle disposizioni normative soprarichiamate e della previsione contenuta nell'art. 58 della L. R. n. 26 del 28.12.2007 che ha equiparato l'attività prestata nei cantieri scuola all'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, si deve rilevare che il personale in questione non risulterebbe in possesso del requisito dell'anzianità richiesto quale requisito per la stabilizzazione, in quanto il cantiere scuola-lavoro li ha impegnati per un totale di 560 giorni, pari a circa 19 mesi oltre ai due mesi in cui gli stessi sono stati utilizzati con oneri a totale carico dell'amministrazione.
Vi è da tenere presente, tuttavia, che il requisito dell'anzianità può essere raggiunto anche sommando i periodi lavorativi svolti presso amministrazioni diverse, come precisato dalla Funzione Pubblica con direttiva n. 7 del 30.4.2007; in tal caso la stabilizzazione deve avvenire con l'ultima amministrazione nella quale il soggetto interessato ha prestato servizio e nell'ambito dell'ultima qualifica rivestita.
Si potrà, pertanto, procedere alla stabilizzazione delle unità lavorative, fatti salvi gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa in esame, qualora gli stessi lavoratori abbiano svolto precedentemente all'attività del cantiere-scuola, altri periodi a tempo determinato.