Permessi (per dipendente rapporto lavoro part-time) previsti comma 4, art. 79, D.Lgs. 267/2000- Riproporzionamento.

Territorio e autonomie locali
4 Dicembre 2007
Categoria 
15.02.03 Tempo parziale
Sintesi/Massima 

Legittimità o meno riproporzionamento - dipendente (amministratore) con rapporto lavoro part-time 50% - permessi previsti comma 4, art. 79, D.Lgs. 267/2000, in relazione status lavorativo.

Testo 

Un comune ha chiesto di conoscere se i permessi previsti dal comma 4 dell'art. 79 del D.Lgs. 267/2000 richiesti da un dipendente con rapporto di lavoro part-time al 50% debbano o meno essere riproporzionati in relazione al proprio status lavorativo del part-time.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che il citato comma 4 dell'art. 79 dispone espressamente che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, oltrechè degli altri enti locali ivi indicati, hanno diritto, in aggiunta ai permessi previsti dai precedenti commi del medesimo articolo, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese.
Ciò posto si rammenta che l'art. 51 della Costituzione sancisce, infatti, il diritto di chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche di disporre del tempo necessario al loro adempimento.
Ciò premesso si ritiene che all'amministratore in questione spettino interamente i permessi previsti per l'espletamento della carica, in quanto la norma conserva la propria autonomia a prescindere dalla tipologia del rapporto specificando, al riguardo che i permessi di cui può fruire l'amministratore, trovano legittimazione qualora l'espletamento delle funzioni connesse con la carica elettiva ricoperta coincida temporalmente con l'obbligo della prestazione lavorativa e sono, pertanto, strettamente correlati alla specifica condizione di lavoratore dipendente.

Un comune ha chiesto di conoscere se i permessi previsti dal comma 4 dell'art. 79 del D.Lgs. 267/2000 richiesti da un dipendente con rapporto di lavoro part-time al 50% debbano o meno essere riproporzionati in relazione al proprio status lavorativo del part-time.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che il citato comma 4 dell'art. 79 dispone espressamente che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, oltrechè degli altri enti locali ivi indicati, hanno diritto, in aggiunta ai permessi previsti dai precedenti commi del medesimo articolo, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese.
Ciò posto si rammenta che l'art. 51 della Costituzione sancisce, infatti, il diritto di chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche di disporre del tempo necessario al loro adempimento.
Ciò premesso si ritiene che all'amministratore in questione spettino interamente i permessi previsti per l'espletamento della carica, in quanto la norma conserva la propria autonomia a prescindere dalla tipologia del rapporto specificando, al riguardo che i permessi di cui può fruire l'amministratore, trovano legittimazione qualora l'espletamento delle funzioni connesse con la carica elettiva ricoperta coincida temporalmente con l'obbligo della prestazione lavorativa e sono, pertanto, strettamente correlati alla specifica condizione di lavoratore dipendente.

Un comune ha chiesto di conoscere se i permessi previsti dal comma 4 dell'art. 79 del D.Lgs. 267/2000 richiesti da un dipendente con rapporto di lavoro part-time al 50% debbano o meno essere riproporzionati in relazione al proprio status lavorativo del part-time.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che il citato comma 4 dell'art. 79 dispone espressamente che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, oltrechè degli altri enti locali ivi indicati, hanno diritto, in aggiunta ai permessi previsti dai precedenti commi del medesimo articolo, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese.
Ciò posto si rammenta che l'art. 51 della Costituzione sancisce, infatti, il diritto di chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche di disporre del tempo necessario al loro adempimento.
Ciò premesso si ritiene che all'amministratore in questione spettino interamente i permessi previsti per l'espletamento della carica, in quanto la norma conserva la propria autonomia a prescindere dalla tipologia del rapporto specificando, al riguardo che i permessi di cui può fruire l'amministratore, trovano legittimazione qualora l'espletamento delle funzioni connesse con la carica elettiva ricoperta coincida temporalmente con l'obbligo della prestazione lavorativa e sono, pertanto, strettamente correlati alla specifica condizione di lavoratore dipendente.