Soggetto competente emettere ordinanze/ingiunzioni (sensi art. 18, L. n. 689/1981) materia depenalizzazione - Sindaco o dirigenti o, in assenza, responsabili uffici e servizi

Territorio e autonomie locali
21 Novembre 2007
Categoria 
14.01 Funzioni e responsabilità
Sintesi/Massima 

Soggetto competente emettere ordinanze/ingiunzione o archiviazione (sensi art. 18, L. n. 689/1981) materia depenalizzazione - Sindaco o dirigenti o, in assenza, responsabili uffici e servizi - Termine prescrizione notifica detti atti.

Testo 

Un ente ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine al soggetto competente ad emettere la ordinanza/ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981. In particolare, alla luce della vigente normativa in materia di ordinamento degli enti locali, il comune ha chiesto se possa ritenersi tuttora sussistente in capo al Sindaco la competenza ad emettere l'ordinanza in questione, oppure la stessa debba essere rimessa alla struttura organizzativa competente, tenuto conto che il responsabile di polizia municipale di cat. D, ma non titolare di posizione organizzativa, ha presentato al Sindaco il rapporto ai fini dell'adozione dell'atto in questione. E' stato chiesto, altresì, quale sia il termine di prescrizione per la notifica degli atti in discorso.
Al riguardo, ad avviso della scrivente sembra opportuno valutare la questione in argomento alla luce del nuovo assetto dei poteri all'interno degli enti locali, che è improntato ad una rigida ed effettiva separazione delle funzioni di indirizzo e controllo di competenza degli organi politico-elettivi, da quella di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei dirigenti o in mancanza, dei responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.
A tal proposito, si deve rammentare che l'art. 107 citato, al comma 5 contiene una norma di chiusura stabilendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti salvo quanto previsto dall'art. 50, c. 3 e dell'art. 54, che, come noto, si riferiscono alla competenza del Sindaco all'adozione degli atti spettatigli in qualità di Ufficiale di governo nonché l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale Autorità locale di P.S. e quale rappresentante dell'ente.
Stante quindi il nuovo assetto organizzativo vigente negli enti locali, si ritiene che la competenza ad emettere le ordinanze/ingiunzioni o l'ordinanza di archiviazione prevista dall'art. 18 della legge n. 689/1981, spetti ai dirigenti o, in assenza, ai responsabili degli uffici e dei servizi ai quali, ai sensi dell'art. 107, compete l'adozione di tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.
A conforto si richiama la pronuncia della Cassazione civile, Sez. I, n. 6362 dell'1/4/2004, con la quale la Suprema Corte ha sostenuto che dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 267/2000 deve riconoscersi in capo ai dirigenti la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, trattandosi di atti autoritativi posti in essere da una pubblica amministrazione nell'esplicazione di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna.
Dalle considerazioni suesposte, si evidenzia la necessità che l'ente provveda quanto prima a disciplinare la materia in esame adottando apposito regolamento nel quale saranno individuati gli uffici competenti ad emettere le ordinanze/ingiunzioni o di archiviazione.
Nella stesura del citato regolamento, si dovrà, in ogni caso, tenere presente che per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano, non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze in discorso, il comandante o il responsabile del servizio di polizia municipale (cfr. Cass. Civ., sez. I, 27/01/2004, n. 874).
Da ultimo, si precisa che in tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza ingiunzione, che a norma dell'art. 18, comma 4 della citata legge 689/1981, deve essere eseguita nelle forme previste dall'art. 14 della stessa legge 689/81, può essere fatta entro il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione, stabilito dal successivo art. 28, per la prescrizione del credito. (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, 23/4/004, n. 7710).