SI a rimborso spese viaggio ai dipendenti ed amministratori in missione fuori della sede di servizio.
Class. n. 15900/TU/00/84 Roma, 20 novembre 2007
OGGETTO: Quesito su 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico : rimborso spese di viaggio.
Per quanto concerne la competenza o meno della giunta ad emanare le norme regolamentari in questione, si rileva che l'art. 84 del T.U.O.E.L. n. 267 del 2000 prevede, al comma 4, che 'i consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento'.
Nel caso di specie, tuttavia, l'ente ha scelto di disciplinare la materia nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui adozione, diversamente da quanto previsto per gli altri regolamenti, è riservata alla giunta comunale in base all'art. 48 del citato testo unico.
Tale opzione è senz'altro conforme, sotto il profilo del riparto di competenze tra organi di governo, all'ordinamento vigente per quanto concerne la disciplina delle trasferte dei dipendenti dell'ente che è riconducibile alle materie che possono essere disciplinate con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Dubbia è, invece, la compatibilità della norma in questione con le citate disposizioni di legge per quanto concerne gli amministratori comunali.
L'art. 7 del citato testo unico prevede, infatti, che l'autonomia regolamentare degli enti locali trova limiti inderogabili nei principi fissati dalla legge, principi che, nel caso de quo, attribuiscono al consiglio e non alla giunta il potere di deliberare in merito.
Peraltro, essendo la disciplina in questione riconducibile alla materia dello status degli amministratori locali, tuttora riservata alla competenza legislativa statale ex art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, non sembra possa fondatamente sostenersi che le norme regolamentari in questione rinvengano la propria fonte legittimante nel sesto comma del medesimo art. 117.
Per quanto concerne, poi il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno agli amministratori locali, trova applicazione l'art. 84 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per il quale agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alle condizioni dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, commi 1 e 2 , della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge e successive modificazioni.
Il medesimo articolo prevede, al comma 4, che 'i consigli possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento'.
Al riguardo, va rilevato che il Consiglio di Stato ha chiarito che 'l'art. 13 della legge n. 816/1985 (ora trasfuso nel citato art. 84) regolante il rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori degli enti locali e dei loro consorzi che si rechino fuori dall'ambito territoriale per ragioni del loro mandato, dev'essere inteso non già nel senso che l'ammontare di detto rimborso vada necessariamente agganciato al trattamento di missione per i dipendenti statali ex artt. 1 e 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, bensì secondo un significato che ne ammetta l'autonoma fissazione, in quanto la legge dà facoltà agli enti di garantire agli amministratori un rimborso commisurato alle spese da costoro effettivamente sostenute – anziché rigidamente ancorato ai parametri dell'indennità di missione – e, come tale, con un'evidente funzione sostitutiva di quest'ultima' (Consiglio di Stato – sez. V, 12 novembre 1999, n. 1878).
Per i dipendenti comunali, invece, il rimborso delle spese di viaggio è vincolato alle disposizioni contenute nella legge n. 836 del 1973, la quale prevede (all'art. 15, come integrato dall'art. 8 della legge n. 417 del 1978), in caso di uso del mezzo proprio, il rimborso di un quinto del prezzo di un litro di benzina verde praticato alla pompa AGIP. Si ritiene, in giurisprudenza (cfr: TAR Abruzzo sezione l'Aquila del 28.12.1988 n. 717), che con regolamento può essere previsto che l'indennità chilometrica da rimborsare sia quella ACI relativa al tipo di automobile usata per lo spostamento. Sono rimborsate anche le eventuali spese sostenute per i pedaggi stradali.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 – finanziaria 2006, al comma 213 ha soppresso le indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma della legge 417/1978 e all'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 513/1978. Ha soppresso l'indennità supplementare prevista dal 1° e 2° comma dell'art. 14 della legge n. 836/1972, nonché l'emolumento di cui all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.
Al comma 214 della citata legge finanziaria, viene evidenziato che per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, e agli enti di cui all'art. 70, comma 4 del medesimo decreto legislativo, non trova diretta applicazione il comma 213 sopraindicato e, pertanto, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
Per quanto sopra, coma anche evidenziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 28 del 14 giugno 2006, ai dipendenti in missione fuori della sede di servizio, all'interno del territorio nazionale continuano ad essere rimborsate le spese di viaggio, di pernottamento e di consumo dei pasti nei limiti e con le modalità delle vigenti disposizioni in materia, mentre non è dovuta l'indennità di trasferta in misura intera od oraria.