Possibilità procedere (sensi art. 1, comma 562, L. n. 296, del 27.12.2006) stabilizzazione dipendente tempo determinato (in possesso requisiti previsti art. 1, comma 558, L. n. 296/2006) copertura posto (vacanza verificatasi per cessazione dicembre 2005), atteso il non aumento spesa personale rispetto anno 2004.
Un'Amministrazione, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità, stante quanto disposto dal comma 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, di procedere alla stabilizzazione di un dipendente a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006. A tal fine fa presente che la vacanza del posto in dotazione organica si è verificata per cessazione nel dicembre 2005, e che la predetta stabilizzazione non comporterebbe aumento di spesa per il personale rispetto all'anno 2004.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che nella fattispecie rappresentata, per poter verificare se sussista o meno la possibilità di procedere alla stabilizzazione del citato dipendente a tempo determinato, si deve fare riferimento a quanto stabilito dal comma 558 del medesimo art. 1, della legge n. 296/2006, che detta disposizioni in materia di stabilizzazione del personale.
Tale comma prevede, infatti, che gli enti locali possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge n. 296/2006 in commento, nonché del personale collocato in attività socialmente utili, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
Ciò premesso, si fa presente che la direttiva del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 7 del 30 aprile 2007, che seppure riferita alle amministrazioni dello Stato formula principi orientativi utili anche per gli enti locali in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, chiarisce che il presupposto della vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere deve risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno triennale del personale.
Tornando, quindi, allo specifico quesito, si ritiene che l'ente possa procedere alla stabilizzazione del dipendente interessato tenuto conto che, come sopra precisato, diversamente dalla norma che disciplina le assunzioni di personale ex art. 1, comma 562, in caso di stabilizzazioni non rileva tanto l'anno in cui la vacanza si è verificata purché la stessa risulti dalla programmazione triennale