Assegnazione temporanea ex art. 145, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – Organo competente revoca nulla-osta.

Territorio e autonomie locali
21 Novembre 2007
Categoria 
16.01 Separazione dei poteri
Sintesi/Massima 

Assegnazione temporanea (in sovraordinazione presso comune commissariato) dipendente altro ente (in posizione comando o distacco) - Legittimità o meno, revoca nulla osta (operata sindaco) in carenza accordi con organo prefettizio.

Testo 

Una Prefettura, nel rappresentare di avere disposto ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 267/2000, l'assegnazione in sovraordinazione presso un comune commissariato di un dipendente di altro comune, ha chiesto di conoscere se sia legittima, in carenza di accordi con l'organo prefettizio, la revoca del proprio nulla osta operata dal sindaco del comune mandante, a che il dipendente prestasse servizio presso quello commissariato.
Al riguardo, si fa presente che, come noto, le disposizioni concernenti i casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di condizionamento di tipo mafioso, contenute negli artt. 143-146 del D.Lgs. n. 267/2000, sono finalizzate a tutelare l' interesse specifico dello Stato al corretto e regolare funzionamento dell'ente locale e, quindi, a garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi libero da fenomeni di infiltrazioni della criminalità, tali da compromettere la vita democratica dell'ente medesimo.
Per perseguire tali superiori interessi, in particolare, la norma di cui al comma 1, del citato art. 145, attribuisce espressamente al prefetto la facoltà di disporre, su richiesta della commissione straordinaria ed in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea di personale, in posizione di comando o distacco, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi.
Nel caso di specie, il provvedimento di nomina, in posizione di sovraordinazione, del dipendente del comune di . presso quello commissariato è stato emanato nel rispetto delle condizioni poste dalla sopraccitata normativa, ovvero acquisendo l'assenso dell' amministrazione interessata.
Pertanto, qualora insorgano delle motivazioni tali da rendere necessario procedere ad un atto di revoca del provvedimento, lo stesso non potrà che competere allo stesso organo che ha emanato l'atto originario. Infatti, l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nel disciplinare la revoca del provvedimento amministrativo, dispone che per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Quindi, la revoca costituisce esercizio di un potere di amministrazione attiva e riguarda la medesima funzione esercitata a suo tempo dall'organo amministrativo con l'emanazione dell'atto revocato.
Ciò posto, ferma restando la competenza del prefetto a disporre la revoca del provvedimento di assegnazione, si deve osservare che l'intervenuta revoca del nulla osta da parte del Sindaco del comune . , comunicata direttamente alla Commissione straordinaria, non risulta coerente con le disposizioni contenute nel predetto art. 145. Infatti, si deve considerare che il venire meno delle ragioni poste a base dell'assenso alla predetta assegnazione dovevano essere previamente rappresentate dal Sindaco all'organo prefettizio affinché lo stesso, verificati in concreto gli interessi delle due amministrazioni, procedesse,
nell'ambito della sua competenza, a valutare l'opportunità di emanare il provvedimento di revoca dell'assegnazione del dipendente di cui trattasi.
Per le considerazioni suesposte, condividendo le osservazioni svolte dalla Prefettura e attesa la rilevante competenza statale atta a ripristinare la legalità nelle amministrazioni sciolte per fenomeni di infiltrazione mafiosa, si ritiene che fintanto non intervenga un provvedimento prefettizio di revoca dell'assegnazione di cui trattasi la stessa sia pienamente operante.