Circa l’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di presidente della pro-loco dello stesso comune, si osserva che la materia è regolata dall’art. 63, comma 1, D.lgs. 267/2000.
Tale disposizione disciplina le ipotesi di incompatibilità della carica di consigliere con la posizione di amministratore di un ente che è soggetto a vigilanza da parte del comune o che riceve dall’ente locale, in via continuativa, sovvenzioni facoltative che superano nell’anno il 10% del totale delle proprie entrate.
Nel caso in esame, considerando la saltuarietà dei contributi ricevuti dalla pro-loco nonché la circostanza che il loro ammontare non supera il 10% del totale delle proprie entrate, si ritiene di escludere l’incompatibilità tra le cariche ricoperte dall’amministratore.
Un'amministrazione comunale chiede se sussista incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la carica di presidente della pro-loco dello stesso comune, che in via saltuaria, riceve contributi di limitata entità in occasioni di manifestazioni varie, che non superano il 10% delle entrate annue della pro-loco.
Si rappresenta, che l'art.63, comma 1, n.1, del decreto legislativo n.267/2000 prevede due ipotesi di incompatibilità con la carica di consigliere, alternative fra loro; l'una relativa alla posizione dell'amministratore di un ente soggetto a vigilanza da parte del comune, l'altra, connessa, invece, alla posizione dell'amministratore di un ente che riceva dal comune, in via continuativa, sovvenzioni facoltative che superino nell'anno il 10% del totale delle proprie entrate.
Relativamente al primo aspetto, occorre valutare, se nella fattispecie, si concretizza un rapporto di vigilanza tra l'ente locale e la pro-loco, di cui l'amministratore in questione è presidente, alla luce del concetto di vigilanza elaborato dalla Corte di Cassazione che riteneva sussistere, alla luce della passata giurisprudenza, il rapporto di vigilanza anche nei confronti di una società nella quale l'ente locale, pur disponendo di una quota minoritaria di capitale sociale, poteva comunque concorrere alla formazione della volontà sociale esprimendo in assemblea voto determinante (cfr.: sentenze n. 4168 del 1995 e n. 5216 del 2001). In tale ipotesi, infatti, rilevava la possibilità di incidere sui contenuti deliberativi dell'ente, istituto o azienda, determinando di conseguenza un conflitto tra i due ruoli rivestiti dall'amministratore.
L'innovazione legislativa, con il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinata con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, all'art. 14-decies, lettera b), pur confermando la ratio di prevenire una potenziale conflittualità dei contrapposti interessi da gestire, ha posto una presunzione in base alla quale non può più ritenersi sussistente il conflitto nel caso in cui la partecipazione sia inferiore al 20% del capitale.
In ordine all'aspetto dell'erogazione di contributi alla pro-loco, (art. 63, comma 1, n. 1), si osserva che la causa di incompatibilità sussiste se la contribuzione da parte del comune ha i caratteri della facoltatività, nel senso e nei limiti in cui non trovi origine in un obbligo stabilito dalla legge, della continuità e di un'apprezzabile consistenza quantitativa, individuata in base ad un obiettivo parametro di riferimento, quale il volume complessivo delle entrate annuali dell'ente.
Tenuto conto della saltuarietà dei contributi che la pro-loco in questione riceve dal comune e la limitata entità degli stessi, che non superano il 10% del totale delle proprie entrate, si ritiene di poter escludere l'incompatibilità tra le cariche ricoperte dall'amministratore.
Con riferimento alla possibilità che il comune conceda, per l'esigenza della pro-loco, locali in affitto o in comodato, si ritiene che questa fattispecie, risulti ininfluente ai fini della contestazione di una possibile causa di incompatibilità in capo all'amministratore in questione.
Si rileva, comunque, in materia la personale responsabilità politica e deontologica del soggetto interessato, tenuto, come tutti i pubblici amministratori, ad adottare comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione in virtù di quanto espressamente dispone il 1° comma dell'art. 78 del T.U.E.L., di talché, il consigliere comunale, dovrà astenersi dal partecipare a delibere che riguardino specificatamente l'eventuale concessione in affitto o in comodato alla pro-loco di locali da parte del comune.