Consiglio di Stato, Sez.IV - Sentenza del 27 novembre 2010 n.8253

Territorio e autonomie locali
27 Novembre 2010
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.01 Appalto di lavori
Principi enucleati dalla pronuncia 

Associazione temporanea d'imprese ed associazioni per cooptazione.

Risarcimento del danno derivante dall'annullamento di una aggiudicazione illegittima (in vigenza del D.Lgs. n.163/2006 abrogato con D.Lgs. n.50/2016).

Estratto/Sintesi: 

Con questa sentenza il Consiglio di Stato ha affrontato una serie di problematiche riguardanti gli appalti pubblici: dalla definizione di riunione temporanea di imprese e di associazione per cooptazione, al risarcimento del danno da perdita di "chance" o per il c.d. danno "curricolare".

Viene stabilita la necessità di dichiarare in sede di offerta la quota di partecipazione all'ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con la specifica della quota parte dei lavori che saranno eseguiti da ciascun associato. Tale obbligo è stato introdotto dal legislatore per evitare delle partecipazioni fittizie di imprese, effettuate al solo scopo di permettere a soggetti privi dei requisiti richiesti di aggiudicarsi ingiustamente dei contratti.

Vengono, inoltre, definite le sostanziali differenze tra imprese associate e cooptate, che assumendosi una diversa responsabilità, hanno un diverso onere probatorio del possesso dei requisiti.

Infine, è evidenziata la necessità che la stazione appaltante si attenga a quanto dichiarato dai partecipanti in sede di offerta, senza possibilità di deduzioni e aggiustamenti successivi (come avvenuto invece nel caso esaminato).