Diritto di accesso
Come evidenziato dal T.a.r., ciascuno dei punti dell'istanza risulta non accoglibile perché estremamente generico quanto al numero degli atti che vengono domandati, raggruppati per categorie suscettibili di ricomprendere numerosi documenti composti, in ipotesi, considerata la tipologia di atto, anche da un cospicuo numero di pagine. Come affermato dalla sentenza di primo grado, non viene neppure chiarito il lasso di tempo a cui l'istanza si riferisce, rendendosi, perciò, particolarmente emulativa la richiesta formulata, che non si premura neppure di ritagliare il periodo di rilevanza della documentazione richiesta ai fini del soddisfacimento dell'interesse sotteso all'istanza stessa. Questi assunti contenuti nella motivazione della sentenza di primo grado, integrate dalle suesposte considerazioni sull'abuso del diritto, consentono, pertanto, di superare le censure critiche sviluppate con il gravame da parte dell'appellante. La sentenza va, pertanto, confermata quando afferma che la "domanda di accesso […] può certamente definirsi «massiva»" ed evidenzia che "non può parimenti ammettersi il riferimento ad un numero eterogeneo ed indefinito di documenti" e tale constatazione va estesa alle diverse tipologie di accesso che la società appellante pretende di esercitare con l'istanza proposta.