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TAR Umbria, sez.I - Sentenza del 25 novembre 2024, n.816

Territorio e autonomie locali
Categoria
18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia

Diritto di accesso

Estratto/Sintesi

Come è noto, prima di pronunciarsi sull'istanza di accesso che implica l'acquisizione di dati personali di soggetti controinteressati, l'amministrazione è tenuta a conoscere la posizione del controinteressato, salvo che ricorrano casi di esclusione dall'accesso previsti per legge o in base alla legge (art.24, commi 1, 2, 5, 6, L. n.241 del 1990 e decreto ministeriale del Ministero dell'Interno 16.3.2022). L'art.22, comma 1, lett.c), L. n.241 del 1990, precisa che "controinteressati" sono «tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza» dei dati personali (generici, sensibili, giudiziari, supersensibili). Che il termine di conclusione del procedimento resti sospeso in pendenza del termine assegnato al controinteressato per avanzare eventuale opposizione discende, prima ancora che dal contestato regolamento comunale – che si presenta pertanto immune dai vizi denunciati – dalla disciplina statale. Giova richiamare il disposto dell'art.3 d.P.R. n.182 del 2006, Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, per cui: «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1».