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Consiglio di Stato - Parere del 7 gennaio 2025, n.4

Territorio e autonomie locali
Categoria
03.03 Giunte comunali e provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia

Competenze in ordine alla toponomastica stradale

Estratto/Sintesi

Da una lettura sistematica del quadro normativo vigente – legge 23 giugno 1927, n.1188; legge 24 dicembre 1954, n.1228; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223; decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 – si desume che il comune è l'esclusivo titolare della funzione amministrativa di toponomastica, mentre il prefetto è chiamato a rilasciare o meno l'autorizzazione basandosi su ragioni di tutela dell'ordine pubblico o esigenze di regolarità anagrafica. Ne consegue che il corretto procedimento per l'intitolazione di nuove strade si articola in due fasi, la prima delle quali consta della delibera di giunta comunale e, la seconda, del nulla osta del prefetto, di guisa che, in assenza di una preventiva deliberazione di giunta, non vi sarebbe alcuna ipotesi di intitolazione da sottoporre al vaglio prefettizio.