Competenze della giunta
… sulla base del riparto delle competenze delineate dagli artt.42, 48 e 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico degli enti locali), va infatti evidenziato che:
a) al consiglio comunale spettano solo le tassative competenze enucleate dall'art.42 e, per quanto qui di interesse, rileva la previsione contenuta nel comma 2, alla lett. b): sulla base degli atti processuali, risulta che il suddetto organo abbia esercitato le sue prerogative attraverso l'inserimento delle opere di riqualificazione edilizia degli istituti scolastici in questione nell'ambito del programma triennale delle opere pubbliche;
b) al dirigente competono, fra gli altri e per quanto ancora qui di interesse, "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108", ai sensi dell'espressa previsione recata dall'art.107, comma 2: ciò significa che il dirigente avrebbe potuto dare esecuzione alla delibera giuntale di approvazione del progetto di fattibilità, adottando atti idonei ad impegnare l'ente verso l'esterno, ma non avrebbe giammai potuto sostituirsi al suddetto organo nella valutazione politico-amministrativa, ad alto tasso di discrezionalità, delle caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, oltre alla comparazione delle ragioni della scelta della soluzione prospettata, in base alle valutazioni delle diverse soluzioni possibili in termini di costi e benefici per la collettività;
c) alla giunta comunale è invece riconosciuta la competenza residuale: ai sensi dell'art.48, comma 2, infatti, "La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; (…)".