Accesso civico generalizzato
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato costantemente che l'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né ad oneri di motivazione (Ad. plen. n.10/2022; III, 10 giugno 2022, n.4735; V, 11 aprile 2022, n.2670; 3 agosto 2021, n.5714; 6 aprile 2020, n.2309; 2 agosto 2019, n.5502); non richiede la titolarità in capo all'istante di un interesse specifico (III, 28 luglio 2022, n.6639): si tratta, quindi, di una tipologia di accesso che non incontra il limite connaturale all'accesso documentale di cui alla L. 241/1990; questo, come noto, non può essere preordinato ad un controllo generalizzato sull'attività delle pubbliche amministrazioni, restando strumentale alla protezione di un interesse individuale, laddove l'accesso civico generalizzato è finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa. Sicché, si tratta di un interesse individuale alla conoscenza che è protetto in sé e per sé, sempre che non sussistano le contrarie ragioni di interesse pubblico o privato di cui all'art.5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 (Cons. Stato-sez.V, 4 gennaio 2021, n.60) e le esclusioni previste dallo stesso art.5-bis, comma 3.