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TAR Calabria, sez.II - Sentenza del 13 settembre 2024, n.1322

Territorio e autonomie locali
Categoria
18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia

Accesso civico

Estratto/Sintesi

Il nuovo accesso civico ("semplice" e "generalizzato") si affianca, senza sovrapposizioni, alle forme di pubblicazione on line di cui al d.lgs. n.33/2013 (cd. Testo Unico per la trasparenza delle P.A.) e all'accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241/1990, consentendo l'accesso alla generalità degli atti e delle informazioni in possesso delle amministrazioni, senza onere di motivazione, da parte di singoli cittadini ed associazioni, nel presupposto che la trasparenza sia condizione indispensabile per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella cura della "cosa pubblica", oltreché mezzo per contrastare ogni ipotesi di corruzione e per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione. In proposito, la giurisprudenza ha reiteratamente precisato che l'"accesso civico generalizzato, azionabile da chiunque senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione in tal senso della richiesta, ha il solo scopo di consentire una pubblicità diffusa ed integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall'art.5, comma 2, d.lgs. n.33 del 2013: è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e di favorire un preventivo contrasto alla corruzione e concretamente si traduce nel diritto ad un'ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di determinati interessi pubblici e privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo" (cfr. Consiglio di Stato-sez.II, 4 gennaio 2021, n.60). Il comma 6 dell'art.5 del citato d.lgs. n.33/2013 chiarisce che – come per il diritto di accesso "classico" disciplinato dalla legge 241/90 – "il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza", e che "il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis".