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TAR Sicilia, sez.I - Sentenza del 5 settembre 2024, n.2978

Territorio e autonomie locali
Categoria
03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia

Legittimazione a ricorrere del consigliere comunale

Estratto/Sintesi

... la legittimazione a ricorrere (nel caso di specie, del consiglio comunale e dei singoli consiglieri) può predicarsi solamente nell'ipotesi in cui gli atti di un organo di governo del comune siano idonei ad incidere sulle competenze riservate ad un altro organo e quest'ultimo sia stato escluso dal circuito procedimentale di verifica della legittimità e opportunità di tale determinazione, venendo, in sostanza, esautorato ab externo delle competenze (delineate dalla legge o dallo statuto) ad esso riservate. In altre parole, la legittimazione a ricorrere dei consiglieri comunali avverso gli atti adottati dagli organi di appartenenza nei ristretti limiti tracciati dalla lesione dello "ius ad officium", limiti che non appaiono violati nel caso in cui emergono motivi di ricorso – come quelli in esame – afferenti a meri profili di legittimità dell'azione amministrativa non incidenti sulla posizione giuridica del ricorrente, in qualità di consigliere comunale. Solo la lesione diretta ed immediata del diritto all'ufficio della predetta carica istituzionale può fare sorgere, quindi, la legitimatio, ovvero l'interesse personale al ricorso al fine del ripristino della situazione sostanziale lesa, attraverso la rimozione della situazione antigiuridica affidata all'organo giurisdizionale (T.A.R. per la Campania, Salerno, sez.II, 22 ottobre 2015, n.2211).