Accesso agli atti
La disciplina della L. 241/90 deve, tuttavia, essere contemperata con la cautela di cui all'indicato art.140 reg. 625/17 UE e ciò può avvenire mediante l'anonimizzazione delle generalità dell'esponente. Il paventato pericolo della possibile individuazione dell'esponente, derivante dalla ristretta ampiezza della compagine aziendale della ricorrente, non ha ragion d'essere essendo la tutela del denunciante completata dalla previsione di cui all'art.140, comma 2, reg. 625/17. Chiarito quanto sopra, non è dubbia la sussistenza di un interesse all'accesso degli esposti da cui sono originati i controlli. A tal riguardo, è sufficiente richiamare il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e responsabilità, non ammette la possibilità di "denunce segrete": colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di preiniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (T.A.R. Firenze-sez.I, 3 luglio 2017, n.898; T.A.R. Lombardia-Brescia, sez.I, 12 luglio 2016, n.980; T.A.R. Lazio-Roma, sez.III, 1° giugno 2011, n.4989; Cons. Stato-sez.V, 19 maggio 2009, n.3081).