Procedimento amministrativo
L'art.2, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), applicabile anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, impone alle pubbliche amministrazioni l'onere di determinare, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve essere concluso, quando non siano la legge o il regolamento a stabilire tale termine. Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non operino questa scelta, nella quale la durata del procedimento può essere commisurata alla sua maggiore o minore complessità, il termine è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal momento del ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. (Cons. Stato, VII, 19 febbraio 2024, n.1596 e 26 febbraio 2024, n.1869)