Salta al contenuto principale

TAR Sicilia, sez.V - Sentenza del 17 luglio 2024, n.2603

Territorio e autonomie locali
Categoria
03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia

Assenze dei consiglieri comunali e relative giustificazioni

Estratto/Sintesi

Se è vero, infatti, che grava sull'organo consiliare la competenza a valutare le giustificazioni addotte dal consigliere, altrettanto vero è che tali – gravi - scelte devono essere accompagnate da congrua e completa motivazione, che dia conto dell'avvenuto scrutinio delle giustificazioni addotte in relazione alle contestate assenze, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta: infatti, la deliberazione non contiene alcuna motivazione riguardo alla non assentibilità di tale giustificazione e la dichiarazione di voto della maggioranza, allegata alla deliberazione, è del tutto priva di motivazione riguardo a tali assenze, limitandosi ad asserire che esse sono assolutamente non giustificabili e non giustificate. Né, al riguardo, può essere sostenuto che la motivazione dell'atto impugnato con il ricorso in esame possa essere dedotta dalla mera trascrizione degli interventi dei singoli consiglieri o - addirittura - da note allegate al verbale ascrivibili ad un solo consigliere. Orbene, costante e condivisibile giurisprudenza insegna che la proposta di deliberazione e il conseguente dibattito consiliare non possono integrare la motivazione dell'atto collegiale perché essi, se pure possono essere utili ad illuminare le ragioni della scelta che si esprime nella votazione, non possono costituire di per sé l'elemento essenziale di un provvedimento amministrativo che è la motivazione dell'atto, perché esprimono essenzialmente orientamenti personali dei singoli consiglieri che vi prendono parte e quindi rendono il senso della scelta deliberativa criptico, non trasparente e dunque inidoneo a dare contezza delle scelte amministrative adottate (per tutte CdS-sez.V, n.854/2011; T.A.R. Sicilia, Catania-sez.I, 29 maggio 2018, n.1104) e delle motivazioni su cui esse si fondano.