Diritto di accesso
La facoltà di differire l'esercizio del diritto di accesso degli interessati è del resto contemplata, in via generale, dall'art.9 co.2 del d.P.R. n.184/2006 ("Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", ai sensi della legge n.241/1990), secondo il quale il differimento può essere disposto "per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".