Comunicato del 16 giugno 2016

Finanza locale
16 Giugno 2016
Riferimento Ufficio 
Direzione Centrale per la Finanza Locale
Argomento 
Certificazioni degli enti locali

Alcuni Comuni hanno chiesto se sia possibile produrre i certificati del rendiconto della gestione 2015 subito dopo l’approvazione da parte della Giunta municipale dello schema di rendiconto e sulla base dei dati in quest’ultimo contenuti.

Al riguardo, si rammenta che l’art. 161, c. 1, del TUEL prevede che gli enti locali redigano le certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, i quali, ai sensi dell’art.174, c. 3, e dell’art. 227, c. 2, del medesimo testo unico, sono deliberati dall’organo consiliare.

E’ pertanto evidente che i certificati del rendiconto della gestione, come del resto quelli relativi al bilancio di previsione, devono essere redatti sulla base dei documenti di bilancio giuridicamente perfezionati, ovvero approvati dall’organo consiliare a ciò deputato.

E’ quindi da escludersi che i predetti certificati possano essere compilati sulla base dello schema di rendiconto approvato con deliberazione dalla sola Giunta, e quindi anteriormente alla conclusione dell’iter di bilancio che avviene soltanto con l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio.