Valida costituzione dei gruppi consiliari

Territorio e autonomie locali
3 Gennaio 2018
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Gruppi consiliari. L’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38, comma 3, art.39, comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia, pertanto, è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art.38 del citato T.U.O.E.L.. In ordine alla possibilità per il candidato sindaco non eletto di costituire un gruppo riferito ad una delle liste che lo ha sostenuto e che non ha espresso alcun consigliere, si rappresenta che il quadro normativo delineato dalle fonti di autonomia locale del comune sembrerebbe consentire a tale consigliere di poter formare un gruppo unipersonale riferito a tale lista unicamente se il seggio sia stato ceduto dalla lista medesima, ferma restando la possibilità di aderire ad altro gruppo in base alla disciplina prevista dall’ente locale in tale materia.

Testo 

Sono stati posti alcuni quesiti in ordine alla applicazione delle fonti di autonomia locale in materia di gruppi consiliari.
In particolare, è stato chiesto se il candidato sindaco risultato non eletto possa costituire un gruppo consiliare collegato ad una delle liste che lo sostenevano a cui non è stato assegnato alcun consigliere, divenendone, di diritto, il capogruppo. Inoltre è stato chiesto se tre consiglieri che non abbiano aderito ad alcun gruppo debbano essere considerati, d'ufficio, componenti del gruppo misto.
Al riguardo, si rappresenta, in via preliminare, che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38, comma 3, art.39, comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia, pertanto, è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art.38 del citato T.U.O.E.L..
Ai sensi dell’art.8, comma 4, dello statuto comunale è previsto che "i consiglieri si costituiscono in gruppi in numero non superiore a quello delle liste partecipanti alla competizione elettorale che abbiano ottenuto almeno un seggio, composti dai consiglieri eletti nella medesima lista. I gruppi designano per iscritto al sindaco il nominativo del capogruppo. Fino alla designazione è capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di preferenze. In deroga a quanto previsto dal primo periodo del presente comma è consentita la costituzione di un gruppo "misto" composto dai consiglieri staccatisi dai gruppi originari. Il gruppo misto elegge il proprio capogruppo solo se costituito da almeno tre consiglieri". L’art.12 del regolamento sul funzionamento del consiglio ribadisce che i consiglieri si costituiscono in gruppi in numero non superiore a quello delle liste che hanno partecipato alle elezioni e che abbiano ottenuto almeno un seggio.
E’ previsto, inoltre, che ciascun gruppo sia costituito da almeno un consigliere; nel caso in cui una lista abbia eletto un solo consigliere a questi sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. E’ contemplata, altresì, la possibilità di aderire a gruppi diversi rispetto a quello corrispondente alla lista nella quale il consigliere è stato eletto. Ove un consigliere si distacchi dal proprio gruppo originario di appartenenza senza aderire ad altro gruppo non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora vi siano almeno tre consiglieri che non abbiano aderito ad alcun gruppo, gli stessi costituiscono il gruppo misto. I singoli gruppi devono comunicare il nominativo del capogruppo, in mancanza di tale comunicazione, è considerato capo gruppo il consigliere "anziano" del gruppo medesimo.
Con riferimento al primo dei quesiti posti, ovvero la possibilità per il candidato sindaco non eletto di costituire un gruppo riferito ad una delle liste che lo ha sostenuto e che non ha espresso alcun consigliere, si rappresenta che il quadro normativo delineato dalle succitate fonti di autonomia locale sembrerebbe consentire a tale consigliere di poter formare un gruppo unipersonale riferito a tale lista unicamente se il seggio sia stato ceduto dalla lista medesima, ferma restando la possibilità di aderire ad altro gruppo in base alla disciplina prevista dall'ente locale in tale materia. Tanto la normativa statutaria che regolamentare, infatti, nel prevedere che "i consiglieri si costituiscono in gruppi in numero non superiore a quello delle liste partecipanti alla competizione elettorale che abbiano ottenuto almeno un seggio…" escludono la possibilità di poter costituire gruppi riferiti alle liste che non abbiano eletto alcun consigliere.
Per quanto concerne l'ulteriore quesito riferito alla costituzione del gruppo misto da parte dei tre consiglieri non appartenenti ad alcun gruppo, si rileva, sul punto, una discrasia tra la normativa regolamentare e quella statutaria. Ai sensi dell’art.8 dello statuto, infatti, la costituzione del gruppo misto da parte di tre consiglieri sprovvisti di gruppo "è consentita" , mentre, in base all’art.12 del regolamento sul funzionamento del consiglio, la costituzione del gruppo misto è configurata come opzione necessitata al verificarsi dei presupposti previsti dalla stessa norma. In altri termini, la formulazione prevista dalla normativa statutaria lascerebbe presupporre una discrezionalità nella costituzione del gruppo misto che l'espressione utilizzata dalla norma regolamentare sembrerebbe escludere.
Ciò posto, alla luce della discrasia segnalata, si ritiene che, nel contrasto tra la disposizione statutaria e quella regolamentare debba ritenersi applicabile, in base alla gerarchia delle fonti, la normativa statuaria.
Pertanto i tre consiglieri che non hanno aderito ad alcun gruppo non potrebbero essere inseriti d’ufficio al gruppo misto, in assenza di specifica manifestazione di volontà in tal senso.