Deleghe ai consiglieri

Territorio e autonomie locali
5 Gennaio 2018
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Deleghe ai consiglieri. Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale,  sancita dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Occorre considerare che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

 

Testo 

E’ stato  formulato un quesito in ordine alla attuazione dell’art. 22, comma 10, dello statuto del comune di …. recante il potere del Sindaco di attribuire ai singoli consiglieri “incarichi temporanei per affari determinati”.
In particolare è stato rappresentato che il sindaco, ai sensi della citata normativa, ha assegnato a diversi consiglieri incarichi di collaborazione in ordine a specifiche materie. Nel decreto è precisato che gli incarichi in questione non costituiscono delega di funzione, non attribuiscono alcun potere a rilevanza esterna né comportano incarichi gestionali. Ciò posto, si chiede di conoscere se  siffatto decreto sia compatibile con la disciplina dettata in materia dal decreto legislativo n. 267/00.
Al riguardo si rappresenta che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale,  sancita dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Occorre considerare che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
Atteso che  il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando "…alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco … e dei singoli assessori" (art. 42, comma 3, del T.U.O.E.L.), ne scaturisce l'esigenza di evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo.
In proposito, va osservato che  il T.A.R. Toscana, con decisione n. 1284/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero  essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da  comportare  “…l’inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato…”.
          Si aggiunge, altresì, che il  Consiglio di Stato,  con parere n. 4883/11 reso in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto fondato  un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l’atto sindacale  impugnato, nel prevedere la delega  ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva,  determinava  “…una situazione, per lo meno potenziale,  di conflitto di interesse.”.
Tanto premesso, il decreto sindacale in questione  sembrerebbe essere stato adottato in coerenza con la normativa vigente nonché con le elaborazioni giurisprudenziali in materia.