Diritto di accesso dei consiglieri comunali

Territorio e autonomie locali
18 Maggio 2017
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Diritto di accesso dei consiglieri al Piano esecutivo di gestione (PEG). Come osservato dal Plenum della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, del 16 marzo 2010, il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina nell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Nel caso particolare, si rileva che l’articolo 169 del decreto legislativo n. 267/00 relativo al Piano esecutivo di gestione (PEG), al comma 3, prevede la facoltatività dell’adozione di tale strumento per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. L’art. 227 del medesimo decreto legislativo disciplina il rendiconto di gestione disponendo al comma 3 una deroga per tale tipologia di comuni in ordine alla predisposizione del conto economico, dello stato patrimoniale e del bilancio consolidato per gli enti che si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale prevista dall'art. 232. Non appare che le disposizioni in parola contengano limitazioni all’accesso nei riguardi dei consiglieri comunali i quali, oltre ad avere diritto di visionare ed eventualmente di estrarre copia di qualsiasi atto che sia in possesso del comune, hanno un diritto a visionare proprio gli specifici atti ai sensi dell’articolo 227 citato - che al comma 2, prevede testualmente che “la proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”.

Testo 

Con mail in data 10 maggio u.s., ad ogni buon fine allegata in copia, il Sig. …, Consigliere del Comune di …, ha segnalato che la propria richiesta di “presa visione della documentazione relativa al bilancio di rendiconto” è stata respinta dagli addetti all’ufficio finanziario in quanto, il comune, che non ha approvato il PEG, ha una popolazione “inferiore ai 5000 abitanti”, per cui la visione del documento in questa forma in base alla legge non spetterebbe. Il predetto consigliere, pertanto, ha chiesto a questo Ufficio un parere in merito alla legittimità di tale diniego. Al riguardo, come osservato dal Plenum della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, del 16 marzo 2010, il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina nell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Fermo restando che l’Ente dovrebbe comunque disporre di apposito regolamento per la disciplina di dettaglio per l’esercizio di tale diritto, si osserva che la maggiore ampiezza di legittimazione all’accesso rispetto al cittadino (art. 10 del decreto legislativo n. 267/00) è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale. Infatti, il consigliere deve essere posto nelle condizioni di valutare, con piena cognizione di causa, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde potere esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata. Peraltro, “un pieno controllo sull’attività dell’Ente spetta certamente a ciascun consigliere comunale, espressione politica della collettività locale di cui il Comune è Ente esponenziale” (parere della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 17.12.2015). A tal fine, il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Nel caso particolare, si rileva che l’articolo 169 del decreto legislativo n. 267/00 relativo al Piano esecutivo di gestione (PEG), al comma 3, prevede la facoltatività dell’adozione di tale strumento per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. L’art. 227 del medesimo decreto legislativo disciplina il rendiconto di gestione disponendo al comma 3 una deroga per tale tipologia di comuni in ordine alla predisposizione del conto economico, dello stato patrimoniale e del bilancio consolidato per gli enti che si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale prevista dall'art. 232. Ciò premesso, non appare che le disposizioni in parola contengano limitazioni all’accesso nei riguardi dei consiglieri comunali i quali, oltre ad avere diritto di visionare ed eventualmente di estrarre copia di qualsiasi atto che sia in possesso del comune, hanno un diritto a visionare proprio gli specifici atti ai sensi dell’articolo 227 citato - che al comma 2, prevede testualmente che “la proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”. Pertanto, alla luce del quadro sopra delineato, non sembra che possa negarsi l’accesso agli atti richiesti. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’ente interessato.