Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale di sostituzione di un consigliere comunale all'interno della IV Commissione consiliare consultiva

Territorio e autonomie locali
18 Maggio 2017
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Le commissioni consiliari previste dall'articolo 38, comma 6 del decreto legislativo n. 267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dal regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbano essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto. Il regolamento, a cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, dovrebbe stabilire anche i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopra citata con la quale codesta Prefettura, in relazione alla richiesta di una consigliera del Comune di …, ha chiesto il parere di questo Ministero in ordine alla correttezza della sostituzione della medesima nell’ambito della IV commissione consiliare consultiva, disposta con atto del Presidente del consiglio comunale. Al riguardo, si osserva che la consigliera in parola, dichiarando la propria indipendenza dalla maggioranza che sostiene il sindaco, si è sostanzialmente avvalsa della facoltà contenuta nell’articolo 16 comma 3 dello Statuto comunale il quale prevede anche la possibilità di “non appartenere ad alcun gruppo”. L’articolo 8 del regolamento comunale, che disciplina la costituzione dei gruppi, non ripropone la medesima possibilità contenuta nello statuto di autoescludersi dai gruppi, prevedendo, invero, al comma 2, che nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare. I gruppi autonomi, invece, possono essere costituti in base all’art. 15, comma 4 dello statuto ed all’art. 8, comma 5 del regolamento, solo se formati da almeno tre consiglieri. L’art. 20, comma 3 dello statuto rinvia al regolamento la disciplina del funzionamento e della composizione delle commissioni consiliari nel rispetto del criterio proporzionale. L’articolo 10, comma 4 del regolamento affida a “ciascun gruppo” il compito di designare i propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti, mentre il comma 5 stabilisce che i consiglieri possono fare parte di più di una commissione; i commi 6 e 7 disciplinano le sostituzioni che sono demandate, comunque, al singolo capogruppo. Ciò posto, occorre ricordare che le commissioni consiliari previste dall'articolo 38, comma 6 del decreto legislativo n. 267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dal regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbano essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto. Il regolamento, a cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, dovrebbe stabilire anche i meccanismi idonei a garantirne il rispetto. L'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia – con l'eccezione della sentenza contraria del TAR Puglia – Lecce n. 516/2013 - stabilisce che il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo – anche se formato da un solo consigliere - presente in consiglio (v. T.A.R. Lombardia Brescia 4.7.1992 n. 796; T.A.R. Lombardia, Milano, 3.5.1996, n. 567). Il predetto principio, peraltro, è stato ribadito dal Consiglio di Stato il quale con parere n. 04323/2009 del 14 aprile 2010 emesso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha osservato che “come da consolidata giurisprudenza dalla quale la Sezione non intende discostarsi, il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna Commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. In tal caso il criterio di proporzionalità si può esplicare attraverso il voto ponderato (v. anche TAR Lombardia Sez. II, 19.11.1996, n. 1661) o plurimo assegnato a ciascun componente della Commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel Consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al Consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione interessata”. Premesso che teoricamente la consigliera in parola, qualora facente parte di un gruppo unipersonale avrebbe avuto diritto a partecipare a tutte le commissioni, si osserva che dal complesso della giurisprudenza segnalata, nonché dalle disposizioni regolamentari dell’Ente interessato, una volta ammessa la costituzione dei gruppi, questi vanno a riflettere la loro composizione all’interno delle commissioni consiliari in proporzione al loro peso complessivo. Tuttavia, fermi restando dubbi di legittimità in ordine alla facoltà concessa dallo Statuto comunale di escludersi da ogni gruppo, il suo esercizio da parte del consigliere comunale impedisce, ai sensi del regolamento, il diritto di designazione all’interno delle commissioni, in quanto riservato esclusivamente ai capigruppo facenti parte di un “gruppo”. L’interessata, pertanto, proprio perché collocatasi all’esterno della struttura dei gruppi, non potrebbe rivendicare alcuna lesione dei propri diritti, non avendo assunto la titolarità di alcun gruppo. Ciò, peraltro, è confermato dalle già richiamate norme che consentono la costituzione dei gruppi unipersonali solo nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, e la costituzione di nuovi gruppi solo se formati da almeno tre consiglieri, condizioni che, dunque, non si verificano nei riguardi della fattispecie esaminata.