Approvazione del regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni

Territorio e autonomie locali
18 Maggio 2017
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Diritto di accesso dei consiglieri. La Commissione ha specificato che “in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22 maggio 2007, n. 929), riguardo le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dai consiglieri comunali ex art 43 TUEL, il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale - nell'esercizio del proprio munus publicum - non può subire compressioni di alcun genere, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente”.

Testo 

Con la nota che si allega in copia, il Gruppo consiliare … del Comune di … ha inoltrato il regolamento indicato in oggetto, chiedendo, alla luce dei rilievi avanzati, di valutare se il medesimo provvedimento, per la parte in cui disciplina l’accesso dei consiglieri comunali, sia “rispettoso del principio generale di trasparenza e del miglior espletamento del mandato elettorale ed eventualmente di adottare i provvedimenti del caso”. Al riguardo, come è noto, il sistema dei controlli degli atti degli enti locali come disciplinato dal decreto legislativo n. 26700, è venuto meno a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione disposta dalla legge costituzionale n. 3/01. La richiesta, come formulata dai consiglieri comunali di minoranza, comporterebbe, nella sostanza, un controllo di legittimità del provvedimento che, in base al vigente ordinamento, non compete a questa Amministrazione. Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare che la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nell’esercizio della funzione di vigilanza nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni (v. Rivista quadrimestrale n. 2 - Supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” n. 10/2006, pag. 9), nelle sedute dell'11 ottobre e dell'8 novembre 2011 ha esaminato una fattispecie analoga alla presente (disposizioni normative interne di un ente locale che tendevano a restringere il diritto di accesso agli atti comunali da parte dei consiglieri comunali). La Commissione ha specificato che “in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22 maggio 2007, n. 929), riguardo le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dai consiglieri comunali ex art 43 TUEL, il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale - nell'esercizio del proprio munus publicum - non può subire compressioni di alcun genere, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente”. Alla luce del predetto orientamento, sembrerebbe che le norme regolamentari del comune di … siano restrittive del diritto dei consiglieri. Tuttavia, così come ricordato sempre dalla citata Commissione con l’indicato parere, qualora la maggioranza consiliare non intenda modificare le norme regolamentari, può farsi valere il proprio diritto soltanto dinanzi al giudice amministrativo. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’ente interessato.