Composizione del Gruppo misto per rappresentanza commissioni consiliari

Territorio e autonomie locali
4 Aprile 2017
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00). La materia, pertanto, deve essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art. 38 del citato T.U.O.E.L..
il gruppo misto è un gruppo consiliare a carattere residuale, nel quale confluiscono i consiglieri, anche di diverso orientamento, che non si riconoscono negli altri gruppi costituiti, o che non possono costituire un proprio gruppo per mancanza delle condizioni previste dallo statuto e dal regolamento e la cui costituzione non può essere subordinata alla presenza di un numero minimo di componenti.
Per la formazione delle Commissioni occorre rispettare il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza il quale non può prescindere dalla presenza in ciascuna Commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, ammettendosi, anche il voto ponderato (v. anche T.A.R. Lombardia Sez. II, 19.11.1996, n. 1661). Richiamato, pertanto, il diritto di partecipazione all’attività del consiglio comunale da parte di tutti i componenti del gruppo misto, stabilire se i consiglieri che hanno costituito il gruppo misto siano espressione della maggioranza o della minoranza è indagine di fatto, la cui conclusione è da assumere con le cautele del caso.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato chiesto un parere in ordine alla questione rappresentata da un consigliere del comune in oggetto circa la corretta composizione del gruppo misto e della rappresentanza nelle Commissioni consiliari permanenti. In particolare, l’esponente aveva precisato che dopo essersi autosospesa dal gruppo consiliare di maggioranza … ha “creato, di fatto, il Gruppo consiliare detto Misto, di cui sinora è stato l’unico componente e, di diritto, capogruppo”. In una successiva riunione di consiglio comunale, la medesima dichiarava la propria fuoruscita dalla maggioranza, mentre altri tre consiglieri comunicavano il passaggio al gruppo misto individuando, a loro volta, solo tra di essi, il capogruppo. A seguito di richiesta del Presidente del consiglio comunale indirizzata a tutto il gruppo misto (nota n. 6171 del 13.2.2017) i tre consiglieri comunali sopra citati, comunicavano le designazioni del capogruppo e del vicecapogruppo, nonché dei componenti delle singole commissioni consiliari competenti, escludendo da tutte le designazioni l’attuale richiedente che non aveva partecipato alla relativa riunione. La predetta consigliera, rilevando che i tre consiglieri transitati per ultimo nel gruppo misto continuano comunque a sostenere la maggioranza, ritiene che sarebbe minata la propria libertà di autodeterminazione - stanti le posizioni divergenti - e pone dubbi sulla composizione delle commissioni. Al riguardo, si rappresenta, in via preliminare, che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00). La materia, pertanto, deve essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art. 38 del citato T.U.O.E.L.. In ordine alla fattispecie segnalata, si rileva che lo statuto del comune in oggetto all'articolo 13, comma 1, stabilisce che “nella prima seduta i consiglieri si costituiscono in gruppi con una dichiarazione congiunta sottoscritta, contenente la designazione del capo gruppo”, mentre il comma 4, dispone che “il consigliere che si dissocia dal gruppo di appartenenza, ove non dichiari di voler aderire ad uno dei gruppi presenti in Consiglio o a una formazione politica presente in Parlamento, farà parte del gruppo misto”. Il successivo comma 6 rinvia ad apposito regolamento la disciplina di quanto previsto dallo stesso articolo, “anche con riferimento alle attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo”. Secondo quanto riferito dalla consigliera istante, tuttavia, il regolamento comunale nulla prevederebbe in relazione alla questione in argomento. Ciò posto, in linea generale, si osserva che il gruppo misto è un gruppo consiliare a carattere residuale, nel quale confluiscono i consiglieri, anche di diverso orientamento, che non si riconoscono negli altri gruppi costituiti, o che non possono costituire un proprio gruppo per mancanza delle condizioni previste dallo statuto e dal regolamento e la cui costituzione non può essere subordinata alla presenza di un numero minimo di componenti. Per la formazione delle Commissioni occorre rispettare il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza il quale non può prescindere dalla presenza in ciascuna Commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, ammettendosi, anche il voto ponderato (v. anche T.A.R. Lombardia Sez. II, 19.11.1996, n. 1661). Ferma la partecipazione di tutti i gruppi a tutte le commissioni, appare, tuttavia, necessario garantire il diritto di ogni consigliere comunale ad essere nominato in almeno una commissione. Richiamato, pertanto, il diritto di partecipazione all’attività del consiglio comunale da parte di tutti i componenti del gruppo misto, stabilire se i consiglieri che hanno costituito il gruppo misto siano espressione della maggioranza o della minoranza è indagine di fatto, la cui conclusione è da assumere con le cautele del caso. Come affermato in altre circostanze, “l'adesione ad un gruppo misto è indice del venir meno del rapporto di rappresentatività tra il consigliere e la parte politica nelle cui file è stato eletto” (cfr., T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, 26 marzo 2003, n. 1397); tuttavia tale indizio deve essere confortato da altri elementi univoci e concordanti per poterne dedurre con certezza l'appartenenza del gruppo misto allo schieramento di minoranza. Volendo compiere tale indagine, occorrerà tenere presente che “non basterà, in ipotesi, che su un singolo atto deliberativo si sia verificata una convergenza di opinioni” tra il gruppo misto e lo schieramento di maggioranza o di minoranza. Occorrerà, piuttosto, “verificare se, nel concreto, quanto avvenuto denoti un mutamento nella scelta dello schieramento o se invece costituisca soltanto l'esito di una convergenza o divergenza episodica rispetto ad un problema specifico” (vedi, in tal senso, la decisione del T.A.R. Lazio – Latina 9 luglio 2004, n. 649). Nella fattispecie esaminata, la verifica era finalizzata al riscontro di legittimità di una nomina fatta nell’interesse della minoranza. La questione rappresentata, che può trovare dei punti in comune con la problematica esaminata dal T.A.R. Lazio, tuttavia, deve essere valutata rispetto alla possibilità di coabitazione nello stesso gruppo di elementi del consiglio che non trovino accordi di fondo sulle tematiche da affrontare. Nella specie, essendo il gruppo misto “residuale”, ove convogliano soggetti provenienti da altri gruppi regolarmente costituiti che possono essere indifferentemente di minoranza o di maggioranza, qualora sia assente una specifica indicazione da parte del regolamento della eventuale caratteristica minoritaria di tale gruppo, si ritiene che non possa essere rivendicata alcuna lesione della libertà di autodeterminazione di alcuno dei consiglieri comunali.