Mozione su materie che esulano dalla competenza del consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del dlgs 267/2000

Territorio e autonomie locali
17 Febbraio 2017
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Una mozione avente ad oggetto il referendum costituzionale attiene ad una materia estranea alla competenza degli organi comunali. L’art. 138 della Costituzione non coinvolge le assemblee rappresentative locali nel procedimento previsto per l’approvazione di disposizioni di rango costituzionale. Tuttavia, la presenza nello statuto di un articolo che consente al consiglio comunale di affrontare, con il medesimo strumento, anche temi di carattere generale che esulano dalle ordinarie competenze affidate dalla legge all’Ente locale rende possibile l’esame della mozione da parte dell’assemblea. Ciò trova conforto anche nella giurisprudenza (TAR Toscana, Sezione II, n. 1488/2013 del 04/11/2013) secondo la quale non può correttamente parlarsi di incompetenza, in quanto trattasi di “mozioni” approvate …, costituenti tipica espressione di un indirizzo politico che l’organo consiliare ha voluto assumere; pertanto sotto questo profilo non può farsi riferimento all’art. 42 del decreto legislativo n. 267/00 poiché esso enumera le competenze dell’organo ad emettere veri e propri provvedimenti amministrativi.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto l’avviso in ordine all’esposto in oggetto di contestazione della legittimità della mozione ex art. 109 del regolamento consiliare, posta all’ordine del giorno del consiglio comunale in data …, concernente la legge di revisione costituzionale pubblicata in G.U. n. 88/2016, sottoposta a referendum domenica 4 dicembre u.s.. In particolare, l’esponente, pur contestando la legittimità della mozione, ritiene che la medesima avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’articolo 58 del regolamento - che disciplina le manifestazioni di intenti del Consiglio di fronte ad eventi … anche di rilevanza nazionale - anziché dell’articolo 109. Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l’art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00 riconosce ai consiglieri comunali il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, stabilendo che hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’art. 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. La dottrina definisce le “mozioni” come atti approvati dal Consiglio per esercitare un’azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell’amministrazione nei confronti del Consiglio. Il T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce – I Sez., sentenza n. 1022/2004, individua la mozione quale “istituto a contenuto non specificato …,, trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni non predefinibili, a differenza di altri strumenti più a valenza di mera conoscenza (quali l’interrogazione o la interpellanza), essendo strumento di “introduzione ad un dibattito” che si conclude con un voto che è ragione ed effetto proprio della mozione”. Il consiglio comunale ha disciplinato la materia in oggetto all’articolo 109, specificando, al comma 1, che “la mozione è un atto di indirizzo deliberato dal consiglio comunale per impegnare il Sindaco e la Giunta al compimento di atti o all’adozione di iniziative di propria competenza”. Premesso quanto sopra si ritiene che l’oggetto della mozione in esame attenga ad una materia estranea alla competenza degli organi comunali sopra indicati, senza contare che l’art. 138 della Costituzione non coinvolge le assemblee rappresentative locali nel procedimento previsto per l’approvazione di disposizioni di rango costituzionale. Tuttavia, la presenza nello statuto proprio dell’art. 58 citato dall’esponente, consente al consiglio comunale di affrontare, con il medesimo strumento, anche temi di carattere generale che esulano dalle ordinarie competenze affidate dalla legge all’Ente locale. Ciò trova conforto anche nella giurisprudenza (TAR Toscana, Sezione II, n. 1488/2013 del 04/11/2013) secondo la quale non può correttamente parlarsi di incompetenza, in quanto trattasi di “mozioni” approvate …, costituenti tipica espressione di un indirizzo politico che l’organo consiliare ha voluto assumere; pertanto sotto questo profilo non può farsi riferimento all’art. 42 del decreto legislativo n. 267/00 poiché esso enumera le competenze dell’organo ad emettere veri e propri provvedimenti amministrativi. In ogni caso, la non corretta individuazione della norma regolamentare a supporto della mozione, non ne inficia la sua validità, essendo di rilievo, fondamentalmente, l’esistenza di una disposizione che ne permette la discussione, senza contare che proprio l’articolo 58 avrebbe consentito l’adozione anche di una procedura di urgenza non utilizzata dagli interessati.