Consiglieri politici

Territorio e autonomie locali
25 Gennaio 2017
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Consiglieri politici. Considerato che, nell’ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l’ente può integrare le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle, l’individuazione della figura del “consigliere politico” non appare compatibile con l’ordinamento degli enti locali.

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata con la quale il sindaco del comune in oggetto ha formulato un quesito in ordine alla possibilità di individuare e nominare i “consiglieri politici”. Tali figure, non previste dallo statuto comunale, dovrebbero svolgere funzioni di supporto all’azione amministrativa assicurando maggiore incisività ed efficacia al governo della comunità locale, senza alcun onere per il comune. Al riguardo, si osserva che, come noto, l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “consigliere politico”; i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge. Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. Ai sensi dell’art. 6 del suddetto T.U.O.E.L., lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi. E’ prevista, inoltre, la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo che al primo comma demanda al regolamento degli uffici e dei servizi la possibilità di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge. Con riferimento a tale istituto, va ricordato che la giurisprudenza contabile ha evidenziato il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti incaricati di funzioni di staff (cfr. pronuncia SRC Campania n. 155/2014/PAR). Per quanto concerne la possibilità che il sindaco deleghi proprie funzioni ai consiglieri, tali ipotesi possono ricorrere, ai sensi dell’art. 54, comma 10, per l’esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo nei quartieri e nelle frazioni, e ai sensi dell’art.31, comma 4, in caso di partecipazioni alle assemblee consortili. Tutto ciò premesso, considerato che, nell’ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l’ente può integrare, nei termini suindicati, le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle, l’individuazione della figura del “consigliere politico” non appare compatibile con l’ordinamento degli enti locali. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’ente interessato.