Art. 43 del decreto legislativo n. 267/00. Diritto di informazione ed accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri

Territorio e autonomie locali
3 Gennaio 2017
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Art. 43 del decreto legislativo n. 267/00. Diritto di informazione ed accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri. Considerato che la gestione dei servizi tramite l’informatizzazione costituisce ormai la regola nell’attività della pubblica amministrazione, potrebbe consentirsi al consigliere comunale l’accesso ai vari applicativi, in semplice visualizzazione, in modalità che non incidano nelle procedure in corso, con la possibilità di estrarre autonomamente copia degli atti di interesse acquisibili anche dal registro di protocollo informatico sempre con modalità tali che non provochino intralci nella ordinaria trattazione delle pratiche da parte degli uffici.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere del Sindaco del Comune di … in ordine alla corretta applicazione dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce il diritto di accesso dei consiglieri comunali. In particolare, è stato chiesto, anche alla luce delle disposizioni statuarie e regolamentari dell’Ente, se i consiglieri possano accedere anche a tutti i documenti in arrivo e in partenza, oggetto di registrazione, scansionati otticamente, con possibilità di salvare i file o stamparli, e se possano visualizzare tutti gli applicativi software gestionali utilizzati dal comune accedendo anche a tutti i dati, agli iter, anche in corso ed alla documentazione collegata. Al riguardo, va considerato che in relazione al citato art. 43 e dunque al munus rivestito, al consigliere comunale deve essere riconosciuto un diritto più ampio rispetto a quello esercitabile dal semplice cittadino, che si estende oltre le competenze attribuite al consiglio comunale, al fine della necessaria valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (cfr., C.d.S. n. 4525 del 5.09.2014, C.d.S. Sez. V n. 5264/07 che richiama Cons. Stato, V Sez. 21.2.1994 n. 119, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109, Cons. Stato, V Sez. 2.4.2001 n. 1893). Il T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, con decisione 25 giugno 2010, n. 9584, ha affermato che “la finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata. Le disposizioni richiamate, infatti, collegano l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente (questo orientamento è confermato dalla giurisprudenza, che ha avuto occasione di precisare che il consigliere può accedere non solo ai “documenti” formati dalla pubblica amministrazione di appartenenza ma, in genere, a qualsiasi “notizia” od “informazione” utili ai fini dell' esercizio delle funzioni consiliari; cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 8480 del 3 agosto 1995). Tuttavia, lo stesso T.A.R. della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), con la decisione n. 2040/2012 del 13/11/2012, pur riconoscendo l’ampio diritto del consigliere comunale ad accedere agli atti comunali, ha specificato che “si afferma pure in giurisprudenza che “il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico”. Nel caso esaminato, lo stesso T.A.R. ha concluso ritenendo che fossero stati varcati i confini di proporzionalità e ragionevolezza tracciati dal Consiglio di Stato (Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471), in quanto le istanze di accesso si riferivano ad una notevole congerie di atti e documenti, aventi peraltro natura eterogenea, il cui reperimento non poteva che comportare un insopportabile aggravio a carico dei compulsati uffici comunali. Ciò posto, il consigliere comunale seppur ha la possibilità di avere accesso diretto al sistema informatico interno dell’ente attraverso l’uso della password di servizio, tuttavia, tale possibilità può essere esercitata nei limiti che consentano di evitare intralci all’ordinario svolgimento dei servizi degli Uffici. Anche lo statuto dell’Ente, all’articolo 44, consente l’acquisizione di informazioni mediante consultazione di atti e documenti con modalità tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell’Amministrazione comunale. Pertanto, considerato che la gestione dei servizi tramite l’informatizzazione costituisce ormai la regola nell’attività della pubblica amministrazione, potrebbe consentirsi al consigliere comunale l’accesso ai vari applicativi, in semplice visualizzazione, in modalità che non incidano nelle procedure in corso, con la possibilità di estrarre autonomamente copia degli atti di interesse acquisibili anche dal registro di protocollo informatico sempre con modalità tali che non provochino intralci nella ordinaria trattazione delle pratiche da parte degli uffici.