Approvazione statuto

Territorio e autonomie locali
26 Ottobre 2016
Categoria 
01.02 Modalità approvative
Sintesi/Massima 

Procedura approvazione modifiche allo statuto comunale. Computo sindaco. l'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico. Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia ".

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata, inviata anche a codesta Prefettura, con la quale alcuni consiglieri del movimento 5 stelle hanno chiesto al comune di …di annullare in autotutela la deliberazione con la quale il consiglio comunale ha approvato una modifica allo statuto dell’ente considerando anche il voto del sindaco nel computo del quorum funzionale previsto dall’art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00.
Ad avviso degli esponenti, la deliberazione sarebbe viziata in quanto il quorum funzionale sarebbe stato conseguito solo grazie al conteggio del voto espresso dal sindaco. Ciò in quanto la seconda deliberazione a maggioranza assoluta prevista dalla normativa citata sarebbe stata approvata con n. 17 voti favorevoli, compreso il sindaco, su 32 consiglieri assegnati all’ente.
Al riguardo, premesso che non si riscontrano sul punto univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Puglia sent.1301/2004, T.A.R. Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011 e T.A.R. Lombardia sentenza n.1604/2011), si osserva che l'art. 6, comma 4 del T.U.O.E.L. dispone che “gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati … le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”.
La normativa in esame ha previsto un “procedimento aggravato" per l'approvazione delle norme statutarie, nonché delle relative modifiche, sia disponendo che, in caso di mancata approvazione dei due terzi dell'assemblea si debba ripetere la votazione entro 30 giorni, sia prescrivendo che lo statuto sia approvato se ottiene per due volte - in sedute successive - il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio.
L'approvazione dello statuto, pertanto, attesa la natura di atto normativo "fondamentale" sua propria (comma 2, art. 6 cit.), comporta che su di esso converga il più elevato numero di consensi attraverso un'ampia discussione e comparazione d'interessi da parte della maggioranza e dell'opposizione consiliare.
Tale particolare esigenza ha determinato, conseguentemente, la previsione di maggioranze speciali disponendo che i quorum, rispettivamente della prima e delle altre votazioni, siano ragguagliati ai due terzi o alla maggioranza assoluta non dei votanti, ma dei consiglieri assegnati.
Pertanto, l'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico.
Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia ".

Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione al richiedente.