Diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali. Art.43 del d. lgs. n.267/2000

Territorio e autonomie locali
26 Ottobre 2016
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali – Art. 43 del d. lgs. n. 267/2000. Richiesta di presa visione e copia delle relazioni degli assistenti sociali e dei decreti del Tribunale per i minorenni relativi a tutti i collocamenti di minori in strutture educative residenziali effettuati nell’anno. Secondo quanto osservato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525, deve sussistere un collegamento tra gli atti richiesti e l'attività consiliare per potere esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio. Si ritiene che l'Amministrazione possa procedere al rilascio della documentazione richiesta, escludendo i dati personali di dettaglio relativi ai singoli, la cui conoscenza sia ininfluente ai fini precostituiti dal richiedente.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopra citata con la quale codesta Prefettura ha posto un quesito in materia di accesso agli atti da parte di un consigliere comunale di …. In particolare, è stato chiesto se sia legittimo il “diniego prudenziale” (in attesa dei pareri richiesti al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione d’accesso ai documenti amministrativi) opposto dall’Ente in merito alla richiesta di presa visione e copia delle relazioni degli assistenti sociali e dei decreti del Tribunale per i minorenni relativi a tutti i collocamenti di minori in strutture educative residenziali effettuati nel corso del 2014 e del 2015. Secondo quanto riferito, il Garante avrebbe demandato all’Amministrazione medesima la valutazione dell’ammissibilità dell’istanza, mentre si sarebbe ancora in attesa del parere della Commissione d’accesso. Al riguardo, come rilevato anche da codesta Prefettura, al consigliere comunale è riconosciuto dalle vigenti disposizioni un ampio diritto all’accesso e all’informazione, in ragione del particolare munus rivestito, affinché questi possa valutare, con piena cognizione di causa, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione (cfr. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, pareri del 23 giugno 2011 e del 7 luglio 2011). In merito alla specifica fattispecie, appare utile segnalare la sentenza n. 2363 del 23.09.2014 con la quale il T.A.R. Lombardia – Milano – ha previamente riconosciuto (in genere) un ampio diritto dei consiglieri comunali ad accedere agli atti del Comune in quanto “non è in dubbio che possa essere ostensibile anche documentazione che, per ragioni di riservatezza, non sarebbe ordinariamente ostensibile ad altri richiedenti, essendo il consigliere tenuto al segreto d'ufficio (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525)”. Sempre il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 2.4.2001, n. 1893, ed il T.A.R. Veneto con sentenza n. 526/2010 affermano che il consigliere è legittimato ad acquisire le notizie ed i documenti concernenti dati personali, anche sensibili. Tuttavia, proprio in merito alla richiesta di atti relativi ai minori in affido, lo stesso Tribunale Amministrativo della Lombardia, con la richiamata sentenza n. 2363/2014, ha ribadito che il diritto di accesso non deve sostanziarsi in richieste di documentazione inutile all'espletamento del mandato, ovvero assolutamente generiche… (fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto); il TAR ha, pertanto, ritenuto che per l'attività che il ricorrente intende effettuare una volta presa conoscenza delle informazioni – per come indicata in ricorso – non ha necessità di avere contezza dei dati personali dei singoli soggetti (né minori, né genitori, né operatori), che quindi non risultano utili, ai sensi del citato art. 43 del T.U.O.E.L.. Occorre osservare, ancora, che tra le molteplici richieste effettuate dall’interessato con la richiesta di accesso oggetto del ricorso esaminato dal T.A.R. Lombardia, non sono indicati né i decreti del Tribunale per i minori, né (in forma esplicita) le relazioni degli assistenti sociali. In proposito, ai fini della corretta valutazione del tema odierno soccorrono alcuni pareri della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Con il parere in data 28.1.2003 la Commissione ha ritenuto ammissibile la richiesta di copia di una relazione di un assistente sociale “attesa la natura istruttoria di tale documento e quindi la necessaria inerenza dello stesso all’esercizio del mandato dei richiedenti”. Con il parere del 17.05.2007 la stessa Commissione ha ritenuto ammissibile il rilascio di copia degli atti riguardanti la notifica al tribunale dei minori che hanno portato all’assegnazione di un minore ai servizi sociali. Ciò posto, fermo restando, dunque che “deve sussistere un collegamento tra gli atti richiesti e l'attività consiliare, … per potere esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio” (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525, richiamata dal T.A.R. Lombardia 2363/2014), si ritiene che l'Amministrazione possa procedere al rilascio della documentazione richiesta, escludendo (in adesione al contenuto della predetta sentenza del T.A.R. Lombardia) i dati personali di dettaglio relativi ai singoli, la cui conoscenza sia ininfluente ai fini precostituiti dal richiedente.