Commissione “Garanzia e Controllo”

Territorio e autonomie locali
8 Agosto 2016
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia potrebbero considerarsi, così come sostenuto da una parte della dottrina, una specie del medesimo genere delle commissioni di indagine. Tale assunto è confermato dalla circostanza che la materia è trattata nello stesso art. 44 del testo unico n. 267/2000.
Tuttavia, ferma restando la tutela della minoranza che si concretizza nell’affidamento della presidenza della commissione permanente ad un consigliere dell’opposizione, una volta costituita, l’attività istituzionale della predetta commissione segue la dinamica delle altre commissioni permanenti, nel rispetto comunque delle competenze amministrative demandate previamente agli Uffici comunali.

Testo 

Con la nota che si allega in copia, il Presidente della Commissione Garanzia e Controllo del Comune di … ha posto un quesito in ordine alla legittimità della convocazione della citata Commissione, richiesta da cittadini riunitisi in comitato, per verificare l’eventuale violazione delle norme sulla sicurezza nella costruzione di un distributore nel territorio comunale. Ciò alla luce del rifiuto a partecipare da parte dell’assessore competente e del parere negativo del Segretario generale in ordine alla legittimità della seduta. Il Segretario, in particolare, ritiene che la materia in esame esuli dalle competenze della Commissione in oggetto a cui è, invece, demandato il controllo politico sui risultati dell’amministrazione e la verifica sull’attività di governo, sulla programmazione e sulla pianificazione delle attività, sui risultati e sugli obiettivi raggiunti. Al riguardo, presumendosi che la vicenda riguardi la costruzione di un distributore di carburanti, si osserva, in linea generale, che nei comuni sono operanti commissioni obbligatorie (previste per legge come, ad esempio, la commissione elettorale comunale) e commissioni facoltative (come, le cd. commissioni consiliari permanenti ex art. 38 del T.U.O.E.L. n. 267/00); in entrambi i casi, la rispettiva composizione ed il funzionamento si riconducono generalmente alla fonte normativa che le istituisce e, quindi, alle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero degli statuti locali. E’, pertanto, a tali previsioni che occorrerebbe fare riferimento per dirimere la questione quale quella in esame. Nel caso in esame, si rileva, comunque, che l’art. 37 dello Statuto comunale, al comma 4, si limita a stabilire che i presidenti delle commissioni permanenti istituite con finalità di controllo sono eletti tra i rappresentanti dei gruppi consiliari di opposizione. Il comma 6 prevede, invece, la possibilità di istituire commissioni di inchiesta, mentre il successivo comma 7 dà facoltà di istituire commissioni speciali per l’esame di problemi particolari, demandando al Consiglio la composizione, l’organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. L’art. 35, comma 1, del regolamento consiliare, conformemente a quanto rilevato dal Segretario generale, dispone che le commissioni con funzioni di garanzia e di controllo “effettuano verifiche sull’attività di governo, sulla programmazione e sulla pianificazione delle attività, sui risultati e sugli obiettivi raggiunti”, mentre gli articoli 36 e 37 disciplinano, rispettivamente, le commissioni speciali e le commissioni di inchiesta. Le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia potrebbero considerarsi, così come sostenuto da una parte della dottrina una specie del medesimo genere delle commissioni di indagine. Tale assunto è confermato dalla circostanza che la materia è trattata nello stesso art. 44 del testo unico. Tuttavia, ferma restando la tutela della minoranza che si concretizza nell’affidamento della presidenza della commissione permanente ad un consigliere dell’opposizione, una volta costituita, l’attività istituzionale della predetta commissione segue la dinamica delle altre commissioni permanenti, nel rispetto comunque delle competenze amministrative demandate previamente agli Uffici comunali. Considerato che lo Statuto ed il regolamento hanno previsto la possibilità di istituire anche commissioni speciali con il compito di approfondire “particolari questioni o problemi che interessino il comune”, la fattispecie relativa alla presunta violazione delle norme sulla sicurezza nella costruzione di un impianto sul territorio comunale sembra incidere in particolare sulla competenza di tali organismi, dovendo, invero, limitarsi l’attività della commissione Garanzia e controllo, alle verifiche sull’attività di governo. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’Ente interessato.