Rappresentanza di genere. Legge n.56 del 2014

Territorio e autonomie locali
8 Agosto 2016
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Rappresentanza di genere, comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 6, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 e nella legge n. 215/12. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha rappresentato alcune criticità concernenti l’attuazione della normativa vigente in tema di parità di genere delle giunte comunali. In particolare, alcuni consiglieri, nel segnalare la mancata applicazione della predetta normativa nella composizione delle giunte nominate a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2014, hanno chiesto l’intervento di codesta Prefettura al fine di assicurarne il rispetto. Come noto, il comma 137 della legge n. 56/2014 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. Al riguardo, si osserva che il Consiglio di Stato, sez. V, n. 4626, del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art. 1, comma 137, citato trovano in esso “un ineludibile parametro di legittimità” e, pertanto, un’interpretazione che riferisse l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa. Con riferimento alla adeguatezza dell’istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n. 1 del 2015 con la quale il Tar Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l’annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l’atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di “… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell’ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.”. (cfr Tar Calabria sentenze nn. 2,3 e 4 del 2015). Da ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”. Nella citata pronuncia, il Supremo Consesso Amministrativo ha, inoltre, dato conto della ragionevolezza delle indicazioni fornite dalla scrivente amministrazione nella circolare n. 6508 del 24.4.2014 laddove si fa presente che occorre lo svolgimento di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità dello svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi e di fornire un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità. Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00, come modificato dalla legge n. 215/12, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L’art 2, comma 1, lett. b) della stessa legge n. 215/12 ha modificato l’art. 46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco ed il presidente nella provincia nominano i componenti della giunta “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi”. La normativa va letta alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini. Pertanto si ritiene che per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nei citati articoli 6, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 e nella legge n. 215/12. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali. Sulla questione, il Consiglio di Stato, nel parere n. 93, del 15 gennaio 2015 reso su richiesta della scrivente Amministrazione con riferimento all’applicazione della legge n. 215 del 2012 in materia di parità di genere degli organi giuntali, ha formulato una serie di considerazioni in ordine alla validità delle deliberazioni di Giunta adottate dagli organi composti da soli uomini, in violazione della legge n. 215/12. In proposito, il supremo Consesso ha considerato distintamente due ipotesi: una prima riferita al caso in cui l’atto deliberativo sia stato adottato mentre è pendente ricorso giurisdizionale avverso l’irregolare composizione dell’organo. In questo caso l’organo in carica si presume validamente costituito sino al deposito della sentenza che ne accerta l’illegittima composizione. Fino a quel momento la Giunta dispone dei pieni poteri e i relativi atti beneficiano del principio della continuità degli organi amministrativi. La seconda ipotesi è riconducibile al caso in cui l’atto deliberativo sia stato adottato da un organo la cui irregolare composizione non sia stata impugnata. Se non impugnato nei termini, l’atto è divenuto inoppugnabile ed acquistato stabilità, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela della Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti.