Quorum strutturale per la validità delle sedute del consiglio comunale. Contrasto tra previsione statutaria e normativa regolamentare

Territorio e autonomie locali
7 Luglio 2016
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Quorum strutturale per la validità delle sedute del consiglio comunale. In caso di contrasto tra la previsione statutaria e la normativa regolamentare, si ritiene che, seguendo la gerarchia delle fonti, conformemente anche all’articolo 7 del citato decreto legislativo che disciplina l’adozione dei regolamenti comunali “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009, T.A.R. Lazio, n. 497 del 2011) la citata disposizione regolamentare dovrebbe essere disapplicata, prevalendo la norma statutaria. Al fine di comporre la discrasia evidenziata, si ritiene opportuno un intervento correttivo volto ad armonizzare le previsioni recate dalle richiamate fonti di autonomia locale.

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata, inoltrata anche a codesta Prefettura, con la quale il Presidente del Consiglio del comune in oggetto ha formulato un quesito in ordine al quorum strutturale fissato dalla normativa dell’ente per la validità delle sedute del consiglio comunale. In particolare, è stato segnalato che l’art. 15 del regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale prevede che le sedute consiliari, convocate in seconda convocazione, siano valide con la presenza di almeno 14 consiglieri. Ai sensi dell’art. 19 dello statuto comunale è previsto invece che le medesime sedute siano valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco. La discrasia tra le norme suindicate si è verificata a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 148/11 che ha inciso sulla composizione dei consigli operando una riduzione da 40 a 32 del numero dei consiglieri rientranti nella fascia demografica della Città di …. Ciò posto, è stato chiesto quale disposizione debba essere applicata al fine di computare il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute del consiglio riunito in seconda convocazione. Al riguardo si rappresenta, in via preliminare, che l’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto” la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”; quest’ultimo assunto deve essere inteso nel senso che, limitatamente al computo del “terzo” dei consiglieri, il sindaco deve essere escluso. Nel caso prospettato, si ritiene che, seguendo la gerarchia delle fonti, conformemente anche all’articolo 7 del citato decreto legislativo che disciplina l’adozione dei regolamenti comunali “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009, T.A.R. Lazio, n. 497 del 2011) la citata disposizione regolamentare dovrebbe essere disapplicata, prevalendo la norma statutaria. Tuttavia, al fine di comporre la discrasia evidenziata, si ritiene opportuno un intervento correttivo volto ad armonizzare le previsioni recate dalle richiamate fonti di autonomia locale. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’ente interessato.