Modifica statuto unione

Territorio e autonomie locali
8 Gennaio 2016
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

In seguito all’adesione di un nuovo comune a un’unione di comuni, costituita precedentemente alla riforma dettata dalla L. 56/2014, spetta solo al consiglio dell’unione medesima, e non anche ai consigli dei comuni ad essa associati, deliberare l’opportuna modifica del proprio statuto, ai sensi dell’art.32, comma quarto TUEL, introdotto dalla suddetta L. 56/2014.

Testo 

Con la nota in riferimento, avente per oggetto «richiesta di parere», la Direzione generale centrale affari istituzionali e legislativi di codesta Regione, facendo seguito ad analoga richiesta dell'Unione dei comuni…, ha chiesto se la modifica dello statuto di un'unione di comuni, motivata dall'ingresso di un altro comune nel sodalizio, possa essere deliberata dal solo Consiglio dell'unione come stabilisce l'art.32, quarto comma TUEL, introdotto dall'art.1, comma 105, lett. b) L. 56/2014, od occorrano, invece, le delibere dei Consigli di tutti i Comuni associati, come è previsto ancora negli statuti delle unioni approvati prima della suddetta riforma normativa. Al riguardo, codesta Regione pur propendendo per la prima soluzione, ha rappresentato che nella prassi per modificare lo statuto dell'unione si ricorrerebbe ancora alle delibere dei Consigli di tutti i Comuni associati, quale presupposto della successiva delibera del consiglio dell’unione. Come è noto, l'art.32, comma quarto TUEL, introdotto dalla suddetta L.56/2014, stabilisce: «4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità' di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione». Rispetto a quanto l'art.32 TUEL stabiliva in precedenza, l'attuale specificazione che le delibere dei consigli dei comuni associati sono indispensabili (solo) per la prima approvazione dello statuto dell'unione, perché alle successive modifiche può provvedere il Consiglio dell'unione medesima, induce a ritenere che il legislatore della riforma ha voluto accentuare l'autonomia dell'unione, rispetto ai comuni associati, oltre che semplificare e rendere più celeri gli adempimenti amministrativi per la modifica dello statuto dell'unione. In tal senso, la lettera e la ratio del vigente art.32 TUEL consentono di concludere che nel caso di sopravvenuta adesione di un nuovo comune, all'unione già istituita, spetta al Consiglio dell'unione medesima deliberare l'opportuna modifica dello statuto. Si raccomanda, infine, che le Unioni di Comuni interessate valutino l’opportunità di rettificare i propri statuti aggiornandoli alle disposizioni del vigente art.32 del TUEL, come modificato dalla legge 56/2014, onde evitare ulteriori equivoci applicativi.