Comune con popolazione superiore ai 15000 abitanti. Quesito sulla legittimità di una deliberazione adottata con voto espresso dal vice sindaco

Territorio e autonomie locali
10 Dicembre 2015
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti. Delibera di consiglio comunale adottata con il voto espresso anche dal vice sindaco dell’ente.
Come noto, il Consiglio di Stato, con parere n. 94/96 del 21.2.1996, ha escluso che nel novero dei poteri vicari del vice sindaco rientri l’esercizio delle funzioni di componente del consiglio con diritto di voto. Al riguardo, appare utile richiamare quanto osservato dal Consiglio di Stato, V Sezione, con sentenza n. 1564 del 2005, con riferimento alla circostanza che la delibera adottata sopravviva alla cosiddetta “prova di resistenza”. Nella citata pronuncia si legge che una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni di voto e quella di salvaguardare la volontà espressa dall'organo deliberante non consente di pronunciare l'annullamento degli atti impugnati e dei voti così espressi, se la loro illegittimità non influisca in concreto sull'esito della deliberazione. Circa il superamento della “prova di resistenza”, va soggiunto che la stessa sia del tutto irrilevante quando la controversia sia riferita alla violazione degli obblighi di astensione gravanti sugli amministratori locali ai sensi della vigente normativa in materia (cfr Consiglio di Stato sez. IV 20/12/2013 n. 6177).

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato posto un quesito in ordine alla legittimità di una delibera di consiglio comunale adottata con il voto espresso anche dal vice sindaco dell'ente. Come noto, il Consiglio di Stato, con parere n. 94/96 del 21.2.1996, ha escluso che nel novero dei poteri vicari del vice sindaco rientri l'esercizio delle funzioni di componente del consiglio con diritto di voto. Considerato che la deliberazione consiliare in questione sarebbe stata approvata anche senza computare il voto espresso dal vice sindaco, si è chiesto se tale delibera sia inficiata da vizi di legittimità e se sia opportuno provvedere al ritiro della stessa. Al riguardo, appare utile richiamare quanto osservato dal Consiglio di Stato, V Sezione, con sentenza n. 1564 del 2005, con riferimento alla circostanza che la delibera adottata sopravviva alla cosiddetta 'prova di resistenza'. Nella citata pronuncia si legge che una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni di voto e quella di salvaguardare la volontà espressa dall'organo deliberante non consente di pronunciare l'annullamento degli atti impugnati e dei voti così espressi, se la loro illegittimità non influisca in concreto sull'esito della deliberazione. Circa il superamento della 'prova di resistenza', va soggiunto che la stessa sia del tutto irrilevante quando la controversia sia riferita alla violazione degli obblighi di astensione gravanti sugli amministratori locali ai sensi della vigente normativa in materia (cfr Consiglio di Stato sez. IV 20/12/2013 n. 6177). Tanto premesso, potrebbe farsi ricorso all'istituto della convalida amministrativa; nella ipotesi di un atto annullabile, la pubblica amministrazione, in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici, può decidere di mantenerlo in vita, rimuovendo i vizi che lo inficiano attraverso l'espressione di una manifestazione di volontà finalizzata ad eliminare il vizio ravvisato. La convalida si sostanzia in una nuova ed autonoma manifestazione di volontà che, collegandosi all'atto originario, ne mantiene gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato. Come noto, la legge n. 15 del 2005 ha modificato la legge n. 241 del 1990 introducendo l'art. 21 nonies che, al comma 2, prevede la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole.