Richiesta di istituzione di una commissione antimafia comunale

Territorio e autonomie locali
1 Dicembre 2015
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Commissione antimafia comunale
Le Commissioni costituiscono forme di articolazione interna del consiglio, e si configurano come un contenuto facoltativo dello statuto dell’ente locale, demandando al regolamento la determinazione dei relativi poteri, l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. La commissione antimafia comunale per potere essere concretamente istituita deve trovare apposita previsione nello statuto comunale.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato chiesto il parere in ordine alla questione rappresentata dal Sindaco del Comune di . circa la richiesta avanzata dal ., di intraprendere ogni iniziativa per l'istituzione di una commissione consiliare antimafia. Al riguardo, si osserva, in linea generale, che l'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00 prevede la possibilità per il consiglio di avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Tale disposizione ne demanda la previsione allo statuto e rinvia al regolamento i poteri e la disciplina dell'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Il successivo articolo 44, comma 2, dà, altresì, facoltà al consiglio comunale di 'istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione' precisando che 'i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare'. Le Commissioni, dunque, nell'ambito del vigente ordinamento degli enti locali costituiscono forme di articolazione interna del consiglio, e si configurano come un contenuto facoltativo dello statuto dell'ente locale, demandando al regolamento la determinazione dei relativi poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Premesso, pertanto, che tutte le commissioni consiliari operano ordinariamente nell'ambito delle competenze dei consigli, come disciplinate dall'articolo 42 del T.U.O.E.L., anche la commissione comunale in oggetto per potere essere concretamente istituita deve trovare apposita previsione nello statuto comunale, in virtù delle richiamate disposizioni. Per completezza si osserva, altresì, che la partecipazione degli enti locali alle attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata è prevista anche dalla legge della Regione Puglia n. 12 del 23/03/2015, che all'art. 5 rubricato 'Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato' al comma 1, dispone che 'la Regione Puglia promuove il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità e il contrasto al crimine organizzato'. Al comma 4 prevede, inoltre, la promozione di specifiche azioni formative rivolte ad amministratori e dipendenti degli enti locali sui temi della prevenzione e del contrasto civile alle infiltrazioni della criminalità organizzata, del riuso sociale dei beni confiscati, della diffusione della cultura della legalità. Ciò posto, la commissione in parola potrebbe esercitare la facoltà di proposta nell'ambito delle funzioni di supporto ed ausilio del consiglio. L'eventuale funzione di accertamento di potenziali discrasie amministrative deve, invece, essere ricondotta nei compiti specifici della commissione di indagine sull'attività dell'amministrazione come prevista dal richiamato articolo 44 del decreto legislativo n. 267/00. Restano, comunque, ferme le competenze degli organi di controllo interno dell'amministrazione, rispetto all'attività degli uffici, che non possono essere surrogate dalla eventuale attività di indagine della commissione consiliare.