Operatore di polizia municipale

Territorio e autonomie locali
19 Novembre 2015
Categoria 
07.03 Convenzioni
Sintesi/Massima 

L’operatore di polizia municipale dipendente da un Comune può svolgere le proprie funzioni anche nei territori degli altri comuni associati al primo, per l’esercizio in convenzione della funzione di polizia locale, se il medesimo operatore risulta comandato in servizio in quei territori comunali, in virtù della suddetta convenzione ex art.30 TUEL e del regolamento di servizio, previsto dall’art.4 L.65/1986, fatta salva la diversa legislazione regionale in materia.

Testo 

Con la nota in riferimento, avente uguale oggetto, codesta Prefettura ha trasmesso richiesta di parere, formulata con nota prot….datata …del Comune di …- Capo Convenzione, in merito all'individuazione della competenza territoriale degli operatori di polizia municipale impiegati da Comuni che esercitino, tramite convenzione ex art.30 TUEL, la funzione di polizia locale. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, si dubita che gli operatori di polizia municipale possano legittimamente svolgere le loro funzioni al di fuori del territorio del Comune, da cui dipendono. In proposito, si osserva che l'art.1, comma 2 L. 7 marzo 1986, n.65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) stabilisce che il servizio di polizia municipale possa essere gestito anche nelle forme associative previste dalla legge statale, tra cui rientra la convenzione ex art.30 TUEL in discussione (si noti che quest'ultima disposizione è inserita nel capo V, rubricato “forme associative”, del titolo II parte I del medesimo TUEL). Il successivo art.4 L.65/1986 citata demanda, tanto ai Comuni singoli che a quelli associati nella gestione del servizio di polizia, di emanare un apposito regolamento di servizio, in cui si deve stabilire, tra l'altro, che “l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio d'appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato”. Ne deriva, pertanto, che l'operatore di polizia municipale dipendente da un Comune potrà legittimamente svolgere le sue funzioni anche nel territorio degli altri Comuni, associati al primo, tramite convenzione ex art.30 TUEL, dove egli si troverà, appunto, comandato a prestare servizio, in virtù della medesima convenzione e del suddetto regolamento, salva ovviamente la legislazione regionale in materia. In tal senso, d'altronde, la Corte di Cassazione ha statuito: “E' quindi vero che, in linea di principio, la competenza degli addetti ai corpi di polizia municipale non può eccedere l'ambito del territorio del comune di appartenenza. Tuttavia, non può non rilevarsi che l'ordinamento non esclude, e anzi sembra favorire, convenzioni tra enti locali al fine dell'esercizio associato delle loro funzioni. La L. n. 241 del 1990, art. 15 e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 30 invero, consentono simili convenzioni e allorché esse abbiano ad oggetto l'espletamento dei servizi di polizia stradale, non può non ritenersi legittimamente derogabile la stessa regola della competenza territoriale degli appartenenti al Corpo che agiscono nell'interesse di un altro Comune… dovendosi riconoscere la legittimità della convenzione o dell'accordo in base al quale il personale di un ente locale è abilitato a svolgere funzioni di polizia locale in favore di un diverso ente locale, salva la dipendenza organica dall'ente di appartenenza, deve necessariamente ritenersi non violato il principio della competenza territoriale dell'agente accertatore allorquando il medesimo accerti una violazione nel territorio dell'ente locale presso il quale legittimamente espleta le proprie funzioni” (Cass.24 dicembre 2009, n.27325).