Scioglimento volontario. Nomina liquidatore

Territorio e autonomie locali
2 Novembre 2015
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

In seguito alla delibera del consiglio di un’unione di comuni, con la quale si è disposto lo scioglimento volontario dell’ente, che nel frattempo, tuttavia, non ha rispettato i termini previsti per l’approvazione del rendiconto di gestione (art.227 TUEL) e del bilancio (art.141, primo comma lett. C TUEL), spetta al medesimo consiglio dell’unione nominare, come previsto dallo statuto, il liquidatore dell’ente. A quest’ultima incombenza potrà provvedere, in caso di necessità, anche il commissario eventualmente nominato dal Ministro dell’Interno, ai sensi degli artt. 2 e 141, ultimo comma TUEL.

Testo 

Con la nota in riferimento, avente uguale oggetto, codesta Prefettura ha comunicato che l'unione dei comuni di …, avendo deliberato il proprio scioglimento e non approvato, altresì, il rendiconto 2014 e il bilancio 2015, ha chiesto che il Prefetto provveda alla nomina di un “commissario liquidatore”. A quest'ultimo riguardo, tuttavia, codesto ufficio solleva dubbi sulla propria competenza e, comunque, sull'eventuale procedura che si dovrebbe seguire. Preliminarmente, si osserva che l'art.4, comma 3 dello statuto della suddetta unione lombarda, come ha rilevato codesta Prefettura, prevede che: “le delibere di scioglimento disciplinano:...b) la nomina della persona incaricata alla liquidazione dell'attività dell'ente”. In tal senso, si concorda sul fatto che il liquidatore in parola non deve essere nominato dal Prefetto, bensì dal Consiglio dell'unione, tramite la procedura deliberativa prescritta dal suddetto statuto. Ciò nondimeno, codesto ufficio ha prospettato anche una forma diversa di intervento, sostenendo che il liquidatore dell'unione potrebbe essere designato, eventualmente, dal commissario prefettizio da incaricare per l'approvazione del rendiconto 2014 e del bilancio 2015, cui l'ente non ha provveduto, come sopra si è accennato. Tale conclusione non può essere condivisa, per le seguenti ragioni. Nella specie, è un dato acquisito che l'unione non ha rispettato i termini del 30 aprile 2015 e del 30 luglio 2015 previsti, rispettivamente, per l'approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2014 (art.227, comma 2 bis TUEL) e del bilancio di previsione per l'anno 2015 (art.141, primo comma lett. c TUEL e decreto Ministro dell'Interno, 13 maggio 2015). Come è noto, tali omissioni impongono l'avvio dell'articolata procedura prevista dall'art.1 D.L. n. 13/2002 (più volte prorogata e da ultimo con l'art.4 D.L. n. 192/2014) e dall'art.141, secondo comma TUEL. Giova premettere che tale procedura - oggetto della circolare 7 giugno 2004 di questo Dipartimento, che ad ogni buon fine si allega in copia - è applicabile nei confronti della suddetta unione perché quest'ultimo ente ha deliberato il proprio scioglimento, ma non è ancora estinto. Come insegna, infatti, la giurisprudenza “il provvedimento di soppressione di una persona giuridica, anche se pubblica, non vale a segnare la fine della stessa, ma serve soltanto a determinare il passaggio ad una fase particolare in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti” (così, Cass., 10 gennaio 1959, n.41; Cass., 18 aprile 1977, n.1419; Cass., sez. un., 8 marzo 1986, n.1551; Cass., 1 giugno 1993, n.6099; Cass., sez. un., 30 giugno 1999, n. 361; Cass., sez. lav., 7 maggio 2003, n.6940). In tal senso, d'altronde, si pone anche la delibera n.12/2015 di scioglimento dell'unione, che a pg.4 prevede:”di dare atto che al Commissario liquidatore spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi dell'Unione...DELIBERA...4. di dare atto che il Commissario liquidatore assumerà tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente disciolto; 5. di dare atto altresì che a conclusione della fase di liquidazione il Commissario trasmetterà alle amministrazioni comunali...”. Ne deriva, quindi, che sino all'effettivo insediamento del liquidatore dell'ente, gli attuali amministratori ed organi dell'unione … rimangono in carica per gli atti di “ordinaria amministrazione” - che secondo la giurisprudenza sono tutti quelli compatibili con la conservazione del patrimonio dell'ente e le finalità della liquidazione (così Cass. n.41/1959 cit.) - tra i quali rientrano la nomina del liquidatore, l'approvazione del rendiconto 2014 e del bilancio 2015, di cui sopra si è accennato. E' ovvio notare, a questo punto, che se l'unione provvederà ad insediare tempestivamente il proprio liquidatore, prima che il Prefetto notifichi agli attuali consiglieri la prevista diffida per l'approvazione del rendiconto 2014 e il bilancio 2015, sarà lo stesso liquidatore a dover curare questi ultimi adempimenti contabili, quale unico rappresentante legale dell'ente. Diversamente, invece, l'inottemperanza degli attuali consiglieri dell'unione alla diffida del Prefetto, comporterà la nomina di un commissario prefettizio - che provvederà d'ufficio agli adempimenti contabili omessi (vedi circolare ministeriale 7/6/2004 cit.) – e l'avvio della separata procedura di scioglimento del Consiglio dell'unione, che sarà decretato, salve diverse disposizioni della legge regionale, dal Ministro dell'Interno (artt.2 e 141, ultimo comma TUEL)., Con l’eventuale decreto di scioglimento, il Ministro nominerà un commissario che avrà i poteri dell'organo collegiale sostituito (art.141, terzo comma TUEL). Per rispondere, dunque, al quesito formulato da codesta Prefettura, deve concludersi che la nomina del liquidatore dell'unione, spettando già al Consiglio dell'ente (art.4 dello statuto), potrà essere deliberata, in caso di necessità, solo dal commissario designato dal Ministro dell'Interno, che sostituirà il consiglio dell'unione nei suoi poteri.