Composizione delle commissioni consiliari permanenti.

Territorio e autonomie locali
8 Luglio 2015
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6 del decreto legislativo n. 267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dal regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbano essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura, in relazione a specifica richiesta del gruppo di minoranza 'Movimento 5 stelle', ha chiesto se la modifica del regolamento consiliare, con cui è stato ridotto il numero dei componenti delle tre commissioni permanenti del consiglio comunale di ., che ha comportato di fatto, l'estromissione di tale gruppo da una delle predette commissioni, rispetti comunque il criterio del principio di proporzionalità tra maggioranza e opposizione.
Dalla nota del gruppo consiliare, si evince la presenza in consiglio di tre gruppi di minoranza distribuiti nelle predette tre commissioni, formate ciascuna da cinque consiglieri, a fronte di un consiglio comunale composto da 16 consiglieri.
Lo statuto comunale rinviando al regolamento la disciplina del numero delle commissioni permanenti, le materie di competenza ed il funzionamento e le modalità di costituzione, all'articolo 16, si limita a disporre che tali commissioni siano composte nel rispetto del criterio proporzionale.
Il regolamento comunale, come modificato, all'articolo 13 prevede, infatti, che ciascuna commissione sia composta da cinque consiglieri, di cui almeno due assegnati ai gruppi di minoranza, in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza. Ogni consigliere ha diritto ad essere nominato in almeno una commissione.
Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che le commissioni consiliari previste dall'articolo 38, comma 6 del decreto legislativo n. 267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dal regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbano essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto.
Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto.
Il regolamento, a cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, dovrebbe stabilire anche i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.
L'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia – con l'eccezione della sentenza contraria del TAR Puglia – Lecce n. 516/2013 - stabilisce che il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo – anche se formato da un solo consigliere - presente in consiglio (v. T.A.R. Lombardia Brescia 4.7.1992 n. 796; T.A.R. Lombardia, Milano, 3.5.1996, n. 567).
Il predetto principio, peraltro, è stato ribadito dal Consiglio di Stato il quale con parere n. 04323/2009 del 14 aprile 2010 emesso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha osservato che 'come da consolidata giurisprudenza dalla quale la Sezione non intende discostarsi, il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna Commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. In tal caso il criterio di proporzionalità si può esplicare attraverso il voto ponderato (v. anche TAR Lombardia Sez. II, 19.11.1996, n. 1661) o plurimo assegnato a ciascun componente della Commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel Consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al Consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione interessata'.