Un segretario comunale ha chiesto di conoscere in quale disciplina normativa far rientrare un rapporto di lavoro, attualmente conclusosi, costituito ai sensi dell’art 110, comma 1, del Dlgs 267/2000 e durato 36 mesi complessivi senza soluzione di contin

Territorio e autonomie locali
19 Febbraio 2015
Categoria 
15.02.08 Incarichi a contratto
Sintesi/Massima 

Stante quanto sopra esposto non si ritiene conferente il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia, tenuto conto della particolare fattispecie oggetto della causa, relativa al settore scolastico, e all’abuso, in detto settore, dei rinnovi dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. L’abuso di tali rinnovi è stato stigmatizzato dalla citata Corte in quanto osta a una normativa nazionale (quale quella per la scuola) che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo dei contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure, non consentendo detta normativa di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se detto rinnovo risponda effettivamente ad esigenze reali e necessarie.
Va da sé che i principi di cui alla richiamata sentenza devono, comunque, essere tenuti presenti anche da codesta Amministrazione onde evitare abusi nei rinnovi di contratti a tempo determinato.

Testo 

Con una nota un segretario comunale ha chiesto di conoscere in quale disciplina normativa far rientrare un rapporto di lavoro, attualmente conclusosi, costituito ai sensi dell'art 110, comma 1, del Dlgs 267/2000 e durato 36 mesi complessivi senza soluzione di continuità con due rinnovi annuali, tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.
Al riguardo, si fa presente che le disposizioni in materia di incarichi a contratto, contenute nei commi 1 e 2 del citato art. 110, si configurano come normativa speciale caratterizzata dalla presenza dell'elemento fiduciario, elemento fiduciario da ritenersi ancora sussistente anche se, in virtù della recente modifica al predetto comma 1 ad opera dell'art. 11, comma 1, del Dl 90/2014, il conferimento dell'incarico deve avvenire previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La presenza dell'elemento fiduciario in tali rapporti fa sì che gli stessi si collochino su un differente piano normativo rispetto agli altri rapporti di lavoro a tempo determinato. Il comma 3 dell'articolo in commento, infatti, lega espressamente la durata degli incarichi a quella del mandato del Sindaco e/o del presidente della provincia. Detti incarichi, in quanto fiduciari, si risolvono, difatti, automaticamente con la cessazione del mandato del sindaco, come previsto dal richiamato comma 3, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata. Tale clausola viene,peraltro, sempre inserita nei contratti costituenti l'incarico stesso.
Inoltre, giova evidenziare che il ricorso agli incarichi esterni di tipo fiduciario deve essere contenuto entro le previsioni espressamente stabilite nello stesso art. 110. Secondo l'attuale formulazione del comma 1 di detto articolo 'per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque, in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità'. Ciò dimostra che il ricorso a detti incarichi può avvenire solamente entro precisi limiti e non può costituire una modalità ordinaria con la quale coprire stabilmente i posti in pianta organica. Questo, per non eludere la previsione di cui all'art. 36 del Dlgs 165/2001 secondo cui per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo Dlgs 165/2001.
In tale contesto normativo, corre l'obbligo, anche, richiamare il comma 5 ter del predetto art 36, introdotto dall'art. 4, comma 1 lett. b), del Dl 101/2013, il quale prevede che le disposizioni di cui al Dlgs 368/2001 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettate le previsioni del comma 1 dello stesso articolo, e dispone che il ricorso ai contratti a tempo determinato può avvenire esclusivamente per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale. Inoltre, il medesimo comma 5 ter stabilisce, espressamente, il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Stante quanto sopra esposto non si ritiene conferente il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia, tenuto conto della particolare fattispecie oggetto della causa, relativa al settore scolastico, e all'abuso, in detto settore, dei rinnovi dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. L'abuso di tali rinnovi è stato stigmatizzato dalla citata Corte in quanto osta a una normativa nazionale (quale quella per la scuola) che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo dei contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure, non consentendo detta normativa di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se detto rinnovo risponda effettivamente ad esigenze reali e necessarie.
Va da sé che i principi di cui alla richiamata sentenza devono, comunque, essere tenuti presenti anche da codesta Amministrazione onde evitare abusi nei rinnovi di contratti a tempo determinato.