PERMESSI PER SINDACO CHE RIVESTE LA CARICA DI PRESIDENTE DI UNA UNIONE DI COMUNI NONCHE' CONSIGLIERE PROVINCIALE.

Territorio e autonomie locali
2 Febbraio 2015
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

ALL'AMMINISTRATORE SPETTANO I 'PERMESSI PER CIASCUNA CARICA RICOPERTA - RISULTA FONDAMENTALI CHE LE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AMMINISTRATORE SIANO CORRELATE ESCLUSIVAMENTE ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RICOPERTE, IN FORZA DELLE CARICHE RIVESTITE.

Testo 

Class. n.15900/TU/00/79 Roma, 2 febbraio 2015

Oggetto: Comune di ........ Art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si fa riferimento alla nota, che ad ogni buon fine si allega in copia, con la quale il comune di ....... ha chiesto chiarimenti in merito ai permessi di cui può usufruire, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco che, al contempo, riveste le cariche di presidente dell'Unione ........ e di consigliere provinciale.
Si rappresenta al riguardo che la normativa in esame, introdotta dal legislatore del 1999 con la legge n. 265 e poi recepita nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è volta a rimuovere e/o impedire l'insorgere di ostacoli che limitino il libero accesso del cittadino alle cariche elettive e politico amministrative (Vandelli - Commento al T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali p. 379). A tal fine è prevista la possibilità per il dipendente pubblico o privato destinatario della normativa di optare per la richiesta dell'aspettativa o di disporre, attraverso i permessi, del tempo necessario per lo svolgimento della funzione amministrativa.
Sulla base di tali premesse, all'amministratore in argomento deve essere riconosciuto il diritto di fruire dei suddetti permessi per ciascuna delle cariche ricoperte e quindi quella di sindaco, di presidente dell'unione di comuni e quella di consigliere provinciale.
Diversamente da quanto accade per le indennità di carica ed in linea con i fini perseguiti dalla menzionata disposizione, non è infatti previsto alcun divieto di cumulo dei permessi in esame.
Si soggiunge poi, che ai sensi del comma 5 del citato articolo, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi 'non retribuiti', sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Risulta fondamentale che le attività svolte dall'amministratore in questione siano correlate esclusivamente alle funzioni amministrative ricoperte, proprio in forza delle cariche rivestite.
Per quanto attiene poi alle modalità di attestazione dei permessi usufruiti, di cui al comma 6 del citato art. 79 T.U.O.E.L., questi devono essere prontamente e puntualmente documentati e rilasciati dal dirigente competente ai sensi dell'art. 107, comma terzo, lett. h) del d.lgs. n. 267/2000.
Per completezza si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dell'art. 5, commi 7 e 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione del costo degli apparati politici e amministrativi.