Un Comune ha formulato un quesito inteso a conoscere se sia possibile corrispondere i compensi professionali per gli avvocati anche nel caso di estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c., decreto di perenzione del giudizio davanti al TA

Territorio e autonomie locali
19 Gennaio 2015
Categoria 
15.07.07 Enti provvisti di Avvocatura
Sintesi/Massima 

Il citato art. 27 prevede che gli enti provvisti di avvocatura costituiti secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto 1578/1933 e disciplinano altresì in sede di contrattazione integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all’art. 10 del CCNL 31.3.1999. l’art. 9 del DL 90/2014 convertito dalla legge 114/29014 concernente “riforma degli onorari dell’avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici” ha introdotto una nuova disciplina limitativa per la corresponsione dei suddetti compensi, disciplina alla quale codesto Ente dovrà attenersi adeguando il proprio regolamento, secondo quanto disposto dal comma 8 di detto articolo.

Testo 

Con una nota un segretario generale di un Comune ha formulato un quesito inteso a conoscere se sia possibile corrispondere i compensi professionali per gli avvocati anche nel caso di: estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c.; decreto di perenzione del giudizio davanti al TAR ex art. 81 del Dlgs 104/2010; ordinanza cautelare di sospensione. Ciò alla luce delle statuizioni di cui all'art. 27 del CCNL 1.4.1999, nonché di quelle stabilite dall'ente nel proprio regolamento, che prevede l'attribuzione dei predetti compensi in caso di sentenze favorevoli all'ente e per i provvedimenti ritenuti equiparati alle stesse (provvedimenti giudiziari di natura decisoria).
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che com'è noto, il citato art. 27 prevede che gli enti provvisti di avvocatura costituiti secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto 1578/1933 e disciplinano altresì in sede di contrattazione integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL 31.3.1999.
Sulla base della chiara formulazione della richiamata disciplina contrattuale, l'Ufficio non può che condividere l'orientamento dell'Aran n. 1178, richiamato anche da codesto Ente (che allo stato attuale non risulta essere stato modificato), con il quale è stato evidenziato che la normativa di cui trattasi risulta applicabile ai soli compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, non sembrando che la stessa possa prestarsi ad interpretazioni estensive.
Per completezza di informazione, si soggiunge che l'art. 9 del DL 90/2014 convertito dalla legge 114/29014 concernente 'riforma degli onorari dell'avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici' ha introdotto una nuova disciplina limitativa per la corresponsione dei suddetti compensi, disciplina alla quale codesto Ente dovrà attenersi adeguando il proprio regolamento, secondo quanto disposto dal comma 8 di detto articolo.