PERMESSI EZ ART. 79 DA ATTRIBUIRE AL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE DELLA PROVINCIA.

Territorio e autonomie locali
19 Gennaio 2015
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

RELATIVAMENTE AI PERMESSI DI CUI L'AMMINISTRATORE PUO'USUFRUIRE RISULTA FONDAMENTALE CHE LE ATTIVITA' SVOLTE SIANO CORRELATE ESCLUSIVAMENTE ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RICOPERTE, DESUNTE DA INCARICHI DA PARTE DELL'ENTE.

Testo 

Class. n.15900/TU/00/79 Roma, 19 gennaio 2015

Oggetto: Art. 79 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito concernente chiarimenti in merito ai permessi di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 267/2000, da attribuire al Capogruppo del gruppo consiliare della Provincia di .........
Viene rappresentato che l'amministratore in questione ha ottenuto i permessi di cui ai commi 1, 3 e 5 del sopracitato articolo e vengono chiesti chiarimenti anche sui permessi di cui al comma 4.
Al riguardo si rappresenta preliminarmente che il richiamato comma 4 del medesimo articolo prevede, che il Presidente del consiglio e il Presidente dei gruppi consiliari comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, ha diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative mensili, configurando nelle stesso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e il rientro al posto di lavoro.
Ciò posto, si osserva che le norme richiamate disciplinano sia il diritto dell'amministratore di usufruire dei menzionati permessi che le modalità con le quali gli stessi devono essere retribuiti, da esercitarsi, ovviamente, in linea con i principi di buon andamento e legalità.
Il successivo art. 80 dispone che i permessi di cui all'art. 79 sono retribuiti, dal datore di lavoro, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore dal posto di lavoro.
Risulta fondamentale che le attività svolte dall'amministratore in questione siano correlate esclusivamente alle funzioni amministrative ricoperte, desunte da incarichi demandati all'amministratore dall'ente, proprio in forza della carica rivestita presso lo stesso.
Per quanto attiene alle modalità di attestazione dei permessi, si richiama il preciso obbligo per il lavoratore dipendente di documentare, con apposita certificazione, l'attività ed i tempi di espletamento del mandato ( art. 79, comma 6 T.U.O.E.L.).
In assenza di specifica norma regolamentare, l'attestazione dell'utilizzo dei permessi può essere rilasciata dal sindaco, dal segretario comunale, o dal segretario del collegio cui partecipano gli amministratori interessati, se prestabilito, o da un consigliere facente le veci di segretario, ovvero dal presidente dell'adunanza.
Per quanto concerne, infine, la possibilità di sostituire l'attestazione per i permessi con una autocertificazione, si rappresenta che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, ha la stessa validità legale dell'atto che sostituisce, tanto più che, nella fattispecie, tale dichiarazione viene effettuata da un amministratore locale investito di pubbliche funzioni.