INCOMPATIBILITA' CONSIGLIERE COMUNALE EX ARTT. 60-63 TUOEL (CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI ISPETTORE VETERINARIO ALLE DIPENDENZE DELLA LOCALE AZIENDA SANITARIA.

Territorio e autonomie locali
25 Novembre 2014
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

LA FIGURA DELL'ISPETTORE SANITARIO NON RIENTRA NELLE QUALIFICHE INDICATE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- NON SI RITIENE SUSSISTERE UNA SITUAZIONE OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE O ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

Testo 

Class. 15900/TU/00/63 Roma, 25 novembre 2014

All. 1

OGGETTO: Incompatibilità consigliere comunale, ex artt. 60 e 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con nota prot. n. DAR 0013594 P-4.23.1 del 13 ottobre u.s. la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport ha qui trasmesso l'allegato quesito, con il quale il consigliere regionale ....... ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'eventuale esistenza di una causa di incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale, che esercita l'attività di ispettore veterinario alle dipendenze della locale azienda sanitaria.
Al riguardo, si ritiene di dover confermare le considerazioni svolte con parere del 23 luglio 2002 relativamente ad un caso analogo.
In tal senso, si osserva che, a norma dell'art. 60, comma 1, non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale: -8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti di strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate-.
In base al successivo art. 63, comma 1, n. 7, la predetta causa di ineleggibilità si configura in termini di incompatibilità, laddove la preclusione sopravvenga nel corso del mandato.
Ciò stante, atteso che la figura dell'ispettore veterinario non rientra in nessuna delle qualifiche indicate dalla richiamata normativa, si ritiene che, nel caso di specie, non sia ravvisabile una situazione ostativa all'assunzione o all'espletamento del mandato elettivo. Tanto più che, per giurisprudenza pacifica, le disposizioni che limitano l'esercizio del diritto di elettorato passivo, tutelato dall'art. 51 della Costituzione, sono di stretta interpretazione ed applicazione (cfr., ex multis, Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id., sentenza 11 marzo 2005, n. 5449).
Di quanto precede si prega di voler fare comunicazione all'interessato.