DECADENZA CONSIGLIERE COMUNALE

Territorio e autonomie locali
14 Ottobre 2014
Categoria 
12.01.05 Contestazione delle cause d'Ineleggibilità e d'incompatibilità
Sintesi/Massima 

Il procedimento di contestazione che il consiglio comunale promuove nei confronti di un amministratore locale che si trova in una presunta situazione di incompatibilità deve essere disposto indipendentemente dall’eventuale avvio dell’azione popolare prevista dall’art. 70 del decreto legislativo n. 267/2000, strumento questo di diversa natura, che si colloca su un piano di autonomia rispetto all’eventuale procedimento amministrativo di cui sopra.

Testo 

Prot. n.15900/TU/60/69 Roma,

ALLA PREFETTURA DI
(Rif. n. 34348 del 1° settembre 2014)

OGGETTO: Comune di . Decadenza consigliere comunale. Richiesta parere.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto il parere di questo Ministero in merito alla sussistenza di una causa di incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale di , che esercita le funzioni di direttore amministrativo presso la ASL 1 di Napoli.
Inoltre, è stato richiesto se, in pendenza di un procedimento giudiziale instaurato ai sensi dell'art. 70 del TUOEL nei confronti del citato amministratore, si possa attivare anche il procedimento ex art. 69 del citato Testo unico.
Per quanto concerne il primo aspetto del quesito, l'art. 60, comma 1, n. 8 del decreto legislativo n. 267/2000, dispone che non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale i direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
Il successivo comma 2 prevede che i predetti funzionari sanitari, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.
Tale norma deve intendersi integrata dall'art. 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con il quale, al comma 2, si dispone che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili con la carica di componente del consiglio di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.
Alla luce di quanto sopra si ritiene insussistente la causa di incompatibilità sopravvenuta nei confronti del predetto amministratore, eletto in una regione diversa da quella dove esercita le funzioni di direttore amministrativo.
Riguardo al secondo aspetto del quesito, si osserva che il procedimento di contestazione che il consiglio comunale promuove nei confronti di un amministratore locale che si trova in una presunta situazione di incompatibilità deve essere disposto indipendentemente dall'eventuale avvio dell'azione popolare prevista dall'art. 70 del decreto legislativo n. 267/2000, strumento questo di diversa natura, che si colloca su un piano di autonomia rispetto all'eventuale procedimento amministrativo di cui sopra.
Infatti, così come espressamente previsto dai commi 1, 2 e 3 del citato art. 69, nel caso in cui l'azione ex art. 69 T.U.O.E.L. è avviata dal consiglio comunale, l'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare al consiglio osservazioni o eliminare le cause di ineleggibilità; diversamente, nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni decorre dalla data di notificazione del ricorso.
La stessa giurisprudenza ha posto in rilievo che l'azione popolare prevista dall'art. 70 del riferito testo normativo si colloca su un piano di autonomia rispetto alla delibera consiliare e le posizioni di diritto soggettivo non sono influenzate dai provvedimenti dell'ente locale.
Tale azione ha dunque natura immediata e la sua proponibilità non è subordinata neppure alla definizione del procedimento amministrativo di contestazione della causa di ineleggibilità o incompatibilità che il consiglio comunale può promuovere nei confronti dell'eletto.
Ciò a tutela dell'interesse pubblico dell'intera comunità, mirando ad impedire che si consolidino posizioni irregolari che il consiglio comunale non rilevi per motivi di opportunità, per logiche interne alla politica, ovvero perché non in grado di rilevare ( Cass. Civ. sez. I sent. N. 8545/2010).

IL DIRETTORE CENTRALE